Ok alla condanna sulla base delle dichiarazioni del teste che ha perso la memoria

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E' stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione – sentenza n. 3315 del 31 gennaio 2011 - il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti lo avevano condannato per il reato di rapina sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in istruttoria utilizzando i verbali acquisiti ai sensi dell'articolo 512 Codice di procedura penale, in sede dibattimentale, a seguito della dedotta perdita della memoria del teste per un grave trauma commotivo sopravvenuto.

Nel caso in esame – spiega la Corte di legittimità – “è stata fatta applicazione del principio in base al quale il concetto di impossibilità di ripetizione che l'articolo 512 c.p.p. eleva a presupposto della lettura delle dichiarazioni in precedenza rese, non è ristretto alla non praticabilità materiale di reiterazione della dichiarazione medesima, che si verifica ad esempio in caso di morte o di irreperibilità accertata, ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del dichiarante che lo rendono non più escutibile”.
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