Ok all'opposizione tardiva del decreto di condanna notificato solo al difensore

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La Quarta sezione penale di Cassazione, con sentenza n. 23753 del 2010, ha ribadito che qualora il decreto penale di condanna venga notificato al difensore d'ufficio del condannato ma non a quest'ultimo è possibile proporre opposizione anche dopo il decorso dei termini di legge. Ed infatti, la notifica dell'atto al difensore non assicura, con certezza, l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.

La vicenda esaminata dai giudici di legittimità riguardava un uomo che, condannato con decreto per guida in stato di ebbrezza, non era venuto a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti in quanto quest'ultimo era stato notificato solo al difensore presso cui aveva eletto domicilio. Per questo aveva chiesto di essere rimesso in termini per far valere la propria opposizione ma i giudici del Tribunale avevano rigettato la richiesta rilevando che la notifica personale non era prescritta da alcuna norma. Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell'interessato per far valere la violazione dell'articolo 175 del Codice di procedura penale nella parte in cui riconosce all'imputato contumace o al destinatario del decreto penale di condanna il diritto alla restituzione del termine in caso di non provata effettiva conoscenza del processo o dell'atto e la volontaria rinuncia alla comparizione o all'impugnazione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 - Decreto penale: sì al ricorso tardivo - Pascasi

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