Parametri con applicazione retroattiva per le prestazioni ancora in corso

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 17405 del 12 ottobre 2012 – i parametri introdotti dal Decreto legge n. 1/2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato, vanno applicati anche alle prestazioni che, alla data della loro entrata in vigore, erano ancora in corso.

Ed infatti – sottolinea la Corte – anche se il terzo comma dell'articolo 9 del suddetto decreto stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato, da ciò si può trarre argomento solo per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.

Per contro, “non potrebbe invece condividersi l’opinione di chi”, con riferimento a prestazioni professionali iniziatesi prima ma ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore, “pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Parametri retroattivi per i compensi dovuti agli avvocati - Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 31 – Nuovi parametri retroattivi - Ferrara

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