Procedimenti disciplinari: il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione non è impugnabile

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Secondo le Sezioni Unite civili di Cassazione – sentenza n. 22377 del 27 ottobre 2011 – il provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del procedimento disciplinare e la relativa citazione, non presentando un'incidenza autonoma sui beni protetti bensì costituendo “conseguenza fisiologica ed esecutiva dell'apertura del procedimento disciplinare” stesso, non sono suscettibili di impugnazione autonoma; ed infatti, gli stessi costituiscono atti meramente interni al procedimento, ad esso strumentali e come tali “inidonei a determinare autonomo pregiudizio”.
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