Professionisti: spese di rappresentanza, quando sono deducibili?
Pubblicato il 06 ottobre 2025
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Le spese di rappresentanza sostenute da un professionista sono deducibili solo se è provata in modo concreto la loro inerenza all’attività esercitata. Non è sufficiente la mera finalità promozionale astratta: occorre dimostrare la destinazione effettiva dei beni o dei servizi a scopi di rappresentanza.
La mancata prova comporta la ripresa a tassazione e l’applicazione di sanzioni di natura sostanziale.
Con l'ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata ad affrontare il tema della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute da professionisti e imprese.
Spese di rappresentanza: deducibili solo con prova concreta dell’inerenza
Il caso esaminato
Nel caso all'attenzione della Suprema corte, un dottore commercialista aveva dedotto, ai fini Irpef e Irap, spese di rappresentanza per 24.280 euro sostenute nel periodo d’imposta 2013, relative – tra l’altro – all’acquisto di beni di pregio e gioielli nonché somme destinate come premio agli allievi di una scuola del Comune.
I costi erano stati giustificati come iniziative di promozione dell’immagine professionale del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto tali costi, ritenendo che mancasse la prova dell’inerenza e della destinazione professionale delle spese.
Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva rigettato il ricorso.
Analogo esito aveva avuto l’appello proposto davanti alla CTR e, successivamente, il professionista aveva proposto ricorso in Cassazione.
Le doglianze del contribuente
Nel proprio ricorso, il professionista contestava la decisione dei giudici di merito sostenendo che questi avessero erroneamente richiesto l’indicazione nominativa dei destinatari degli omaggi, in violazione dell’art. 54 del TUIR e del D.M. 19 novembre 2008, invece di limitarsi a valutare la congruità delle spese.
Denunciava inoltre un vizio di motivazione per la mancata considerazione delle prove prodotte e l’erronea applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. 471/1997, ritenendo la sanzione riferita a una violazione meramente formale.
La pronuncia della Cassazione
Inerenza delle spese: serve prova concreta
La Corte di Cassazione, al termine della propria disamina, ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che la deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata alla prova concreta della loro inerenza all’attività professionale.
L’onere probatorio, infatti, grava interamente sul contribuente, che deve dimostrare – con elementi oggettivi e documentali – la reale destinazione dei beni o dei servizi acquistati a finalità promozionali o di rappresentanza. Non è sufficiente, secondo la Corte, la mera astratta possibilità di collegare una spesa all’attività esercitata o il semplice intento di migliorare l’immagine professionale.
Nel caso esaminato, il contribuente non aveva fornito documentazione idonea a dimostrare che i beni di pregio acquistati fossero effettivamente utilizzati in occasione di eventi o attività promozionali riconducibili all’esercizio della professione. Tale mancanza di prova ha comportato il disconoscimento della deducibilità dei costi, ritenuti privi di connessione diretta con la produzione del reddito.
Principio di diritto
La Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto:
"in tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l'onere sostenuto per l'acquisto, occorrendo assicurare la prova che l'acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell'attività professionale e non personali, e che pertanto gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza".
Tale orientamento riafferma un principio di rigore probatorio, volto a garantire che solo i costi effettivamente inerenti e documentati possano concorrere alla determinazione del reddito imponibile.
Sanzioni di natura sostanziale
La Cassazione ha inoltre chiarito che, nella specie, la violazione contestata al contribuente non ha carattere meramente formale.
L’indebita deduzione di costi non inerenti incide sulla determinazione del reddito imponibile e, pertanto, costituisce violazione sostanziale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997.
Conseguentemente, la sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta pienamente legittima.
Spese di rappresentanza per professionisti: i criteri di deducibilità
La decisione della Suprema Corte conferma un indirizzo rigoroso in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza, con rilevanti conseguenze pratiche per professionisti e imprese:
- è necessario documentare in modo analitico e puntuale la natura e la destinazione delle spese sostenute;
- l’onere della prova grava esclusivamente sul contribuente;
- l’assenza di riscontri oggettivi comporta la ripresa a tassazione e l’applicazione di sanzioni sostanziali.
In pratica, l’iscrizione della spesa in contabilità non è elemento sufficiente: occorrono evidenze documentali (report, ricevute, elenchi di destinatari, documentazione fotografica o contrattuale) che dimostrino la reale funzione promozionale dell’onere sostenuto.
L'ordinanza, in breve
| Sintesi del caso | Un dottore commercialista aveva dedotto, ai fini Irpef e Irap, spese di rappresentanza per 24.280 euro relative all’acquisto di beni di pregio, gioielli e premi destinati agli allievi di una scuola del Comune. L’Agenzia delle Entrate ne contestava la deducibilità per mancanza di prova dell’inerenza all’attività professionale. |
| Questione dibattuta | Se le spese sostenute a titolo di rappresentanza possano considerarsi deducibili anche in assenza di prova puntuale della loro effettiva destinazione a finalità promozionali o di rappresentanza dell’attività professionale. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha confermato il disconoscimento delle spese, affermando che l’onere di provare l’inerenza grava sul contribuente. Non è sufficiente la mera astratta possibilità di ricondurre una spesa a finalità promozionali: occorre dimostrare, con idonea documentazione, che il bene o il servizio sia stato effettivamente destinato all’attività professionale. Principio di diritto: “In tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente dimostrare l’astratta possibilità di ricondurre un bene a tali spese: occorre fornire la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali o di rappresentanza dell’attività.” |
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