Recupero ICI 2006–2011: approvato il modello di dichiarazione per ENC
Pubblicato il 30 gennaio 2026
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Con il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo connesso all’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) applicata, nel periodo 2006–2011, agli immobili utilizzati da enti non commerciali (ENC).
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 16-bis del Decreto legge 16 settembre 2024 n. 131 (Decreto Salva-infrazioni), che ha definito le modalità di recupero dell’agevolazione fiscale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Ambito oggettivo del recupero
Il recupero riguarda l’esenzione ICI prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, qualora gli immobili siano stati utilizzati, tra il 2006 e il 2011, per attività formalmente istituzionali ma svolte con modalità di fatto commerciali.
La verifica della natura commerciale delle attività avviene sulla base dei criteri successivamente codificati dall’articolo 91-bis del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 e dal Decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200, richiamati espressamente nelle istruzioni al modello dichiarativo.
Termine di presentazione
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
Sono tenuti a presentare la “Dichiarazione Recupero ICI” gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 o 2013, si trovano in una delle seguenti condizioni:
- hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC con un’imposta dovuta superiore a 50.000 euro annui;
- oppure sono stati chiamati a versare, anche a seguito di atti di accertamento, un importo superiore a 50.000 euro annui per IMU o TASI riferite alle medesime annualità.
Il superamento di tale soglia costituisce il presupposto selettivo dell’obbligo dichiarativo.
Caratteristiche del modello “Dichiarazione Recupero ICI”
Il modello approvato dal MEF presenta le seguenti caratteristiche:
- è unico per tutti gli immobili posseduti dall’ente sul territorio nazionale;
- riguarda l’intero periodo d’imposta 2006–2011;
- deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica tramite i servizi Entratel o Fisconline;
- può essere presentato direttamente dall’ente o tramite intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998 n. 322.
Come si determina l’ICI da recuperare
La determinazione dell’ICI da recuperare avviene attraverso un percorso logico articolato in due fasi: individuazione degli immobili imponibili e verifica della disciplina sugli aiuti di Stato.
Individuazione degli immobili
- Gli immobili integralmente imponibili sono indicati nel quadro A della dichiarazione.
- Gli immobili parzialmente imponibili o esenti sono indicati nel quadro B, specificando l’attività svolta.
- Per gli immobili a utilizzo promiscuo, nei quali coesistono attività commerciali e non commerciali, l’ente deve determinare la percentuale di imponibilità, applicando i criteri oggettivi previsti dal DM 200/2012 (superficie, destinatari delle attività, giorni di utilizzo).
Verifica della disciplina sugli aiuti di Stato
Per ciascuna annualità dal 2006 al 2011, l’ente deve verificare se l’ICI dovuta sugli immobili imponibili rientra:
- nei limiti del regime “de minimis” ordinario;
- nel regime “de minimis” rafforzato per i Servizi di interesse economico generale (SIEG);
- oppure in un regime di aiuto autorizzato o esente da obbligo di notifica.
Solo se l’importo non rientra in alcuna di tali fattispecie, l’ICI diventa effettivamente soggetta a recupero.
Le istruzioni consentono, a fini di semplificazione, di confrontare l’ICI dovuta per singola annualità con una quota annua del plafond “de minimis”, pari a 66.666 euro per il regime ordinario e a 166.666 euro per il regime SIEG. Le istruzioni non forniscono criteri specifici per la qualificazione delle attività come SIEG.
Determinazione dell’importo da recuperare
L’ICI oggetto di recupero è calcolata applicando un criterio di calcolo “ibrido”:
- si applica la disciplina IMU vigente nel 2013, con riferimento alla distinzione tra attività commerciali e non commerciali;
- la base imponibile, i moltiplicatori catastali e le aliquote sono quelli ICI dell’anno cui si riferisce l’imposta;
- in assenza dell’aliquota comunale storica, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille.
Dall’imposta così determinata devono essere scomputati gli importi ICI eventualmente già versati per lo stesso Comune e la stessa annualità.
Interessi
All’imposta da recuperare si applicano gli interessi, calcolati secondo l’articolo 2 del DPCM 23 dicembre 2025.
Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di presentazione della dichiarazione oppure, in caso di rateazione, fino al 31 marzo 2026 o alla data di presentazione tardiva.
Il calcolo deve essere effettuato esclusivamente tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal Dipartimento delle Finanze.
Versamento e rateazione
Il versamento deve essere effettuato sull’importo complessivo di imposta e interessi.
Qualora l’importo superi 100.000 euro, è ammessa la rateazione in quattro rate trimestrali di pari importo, da indicare espressamente nella dichiarazione.
Controlli
I Comuni possono utilizzare i dati dichiarati per l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento, esercitabili fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
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