Responsabilità penale per ammanchi solo previa prova della disponibilità dei beni

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La Corte di cassazione, con pronuncia depositata lo scorso 15 giugno 2010, la n. 22787, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da due amministratori di una piccola società avverso la decisione di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale comminata loro dalla Corte d'Appello de L'Aquila in considerazione di alcuni ammanchi che erano stati ritenuti fondati sulla base di una simulazione di bilancio.

I due ricorrenti avevano lamentato che le prove fossero insufficienti e che la simulazione di bilancio non fosse in grado di dimostrare, da sola, la responsabilità per bancarotta. Tesi, questa, condivisa dai giudici della Quinta sezione penale i quali hanno sottolineato come, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la responsabilità non possa discendere “dal mero rinvenimento di documentazione attribuita al fallito”, bensì “soltanto dalla motivata certezza della riferibilità della stessa all'impresa di poi dichiarata fallita”; per la Corte, “la relativa interpretazione, in assenza di commento organico e logico, non può giovarsi di presunzione alcuna circa la fraudolenza per il mancato rinvenimento di cespiti risultanti”. In definitiva, l'accusa, per ritenere provati i fatti contestati, avrebbe dovuto dimostrare la previa disponibilità in capo al fallito dei beni mancanti.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 - Bancarotta solo con dati certi – G. Ne.
  • ItaliaOggi, p. 22 – Il bilancio simulato non prova la bancarotta - Mancini

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