Sequestro solo parziale in caso di truffe negli appalti

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E' stato accolto dalla Cassazione – sentenza n. 17064 del 3 maggio 2011 – il ricorso presentato da due fratelli, titolari di una Snc, avverso il provvedimento con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro di tutto il corrispettivo ottenuto da un appalto con un ente locale, nell'ambito di un procedimento per truffa in cui gli stessi erano imputati.

Secondo la Corte di legittimità, infatti, occorre identificare il profitto del reato oggetto di confisca “con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato”; così – continua la Corte - qualora il reato venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, come quello dell'appalto, “non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'autore del reato delle prestazioni che il contratto gli impone”.

E questo in quanto la nozione di profitto oggetto di confisca “non può essere dilatata fino a determinare un'irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui vi sia stato un adempimento, anche solo parziale, del contratto”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Truffe negli appalti, la 231 limita la confisca del profitto - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - La confisca non scatta sull'intero valore d'appalto – Negri

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