Sezioni unite: sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria anche per gli indigenti

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Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 24476 del 30 giugno 2010 - la pena detentiva può essere sostituita con quella pecuniaria, a norma dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, anche qualora la condanna sia stata inflitta a persona in condizioni economiche disagiate; ed infatti, la presunzione di inadempimento, ostativa alla detta sostituzione, deve essere interpretata come riferita soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva che siano accompagnate da prescrizioni come la semidetenzione o la libertà controllata, ma non alla pena pecuniaria sostitutiva che sia stata comminata senza alcuna prescrizione particolare. 

Una diversa interpretazione che consideri le condizioni di indigenza come ostative all'applicazione delle sanzioni pecuniarie sostitutive introdurrebbe – continua la Corte - una disparità di trattamento, fondata sul reddito, tra cittadini che si trovano in condizioni analoghe. Si tratterebbe, quindi, “di precludere in assoluto a una determinata categoria di cittadini l'applicazione di una norma favorevole, mentre la pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva, proprio attraverso l'istituto della rateizzazione può essere " personalizzata" e resa più aderente al principio di uguaglianza”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Imputato povero, detenzione sostituita da pene pecuniarie - Mancini
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Pena pecuniaria anche per gli indigenti - G. Ne.

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