Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

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Tizio è socio di Gamma S.r.l., che ha per oggetto sociale la produzione di materiali da utilizzare per la costruzione di impianti per energia rinnovabile e che occupa 40 dipendenti. La società versa in stato di crisi e per tale motivo colloca in mobilità 15 dipendenti, che vengono iscritti nelle apposite liste. A distanza di quattro mesi dall’esubero, Tizio insieme alla moglie costituisce Alfa S.n.c., il cui oggetto sociale consiste nell’installazione di impianti fotovoltaici per abitazioni civili. Alfa S.n.c. non possiede attrezzature materiali o immateriali, se non una ubicazione logistica in cui si trova un ufficio munito di computer e scrivania. Di seguito alla costituzione Alfa S.n.c. conclude con Gamma S.r.l. un contratto di cessione di ramo di azienda, con il quale vengono trasferiti parte dei beni di proprietà di Gamma S.r.l.. Nel medesimo contesto temporale Alfa S.n.c. assume i 15 dipendenti collocati in mobilità da Gamma S.r.l., fruendo dei benefici contributivi e di incentivi economici previsti per tale genere di assunzioni. Tizio rilascia dichiarazione che Alfa S.n.c. è un’azienda di nuova costituzione e che non presenta assetti proprietari coincidenti con Gamma S.r.l.. Successivamente Alfa S.n.c. acquista ulteriori beni e attrezzature oggetto del contratto di cessione. Alfa S.n.c. ha diritto a fruire dei benefici previsti per le assunzioni dei lavoratore iscritti nelle liste di mobilità? Quali contenuti può avere l’accertamento ispettivo?



Premessa

L’esame condotto sulla CIGS ci consente di focalizzare l’attenzione su un altro ammortizzatore sociale avente la funzione di contrastare la disoccupazione e che, pertanto, contrariamente alla CIGS, presuppone come già verificatosi l’evento del licenziamento. Il riferimento è all’istituto della mobilità disciplinata anch’essa dalla L. n. 223/91 e che la recente L. n. 92/12 ha novellato apportando modifiche sostanziali e cioè l’abrogazione dell’indennità di cui all’art. 7 della L. n. 223 cit. con l’introduzione dell’universalizzazione delle tutele contro gli eventi che determinano una disoccupazione involontaria e l’abrogazione della possibilità stessa di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017. L’art. 2 comma 71 della L. n. 92 cit. dispone che a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Il presente contributo tuttavia non ha per oggetto la disciplina introdotta dalla novella, ma più propriamente i limiti allo stato attuale vigenti per la fruizione degli incentivi economici in favore di soggetti che attingono dalle liste di mobilità.

Le liste di mobilità


A scanso di ogni equivoco, il termine mobilità viene utilizzato nei confronti di dipendenti di fatto licenziati dall’impresa e che, in ragione delle modalità e dei meccanismi di espulsione, acquisiscono il diritto a iscriversi in apposite liste: c.d. liste di mobilità. Alle imprese che decidano di assumere personale attingendo da tali liste spettano benefici contributivi e incentivi economici. L’iscrizione dei lavoratori licenziati nelle liste avviene, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 223 cit., a cura agli enti pubblici competenti, in conseguenza della comunicazione a questi inoltrata dall’impresa che ha receduto dai rapporti di lavoro. Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 44 della L. n. 92 cit. la comunicazione deve essere effettuata nel termine di sette giorni dalla data del recesso dal rapporto di lavoro e deve contenere le informazioni utili sulla posizione dei lavoratori espulsi nonché i criteri in applicazione dei quali è stata effettuata, secondo quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 223 cit., la scelta dei lavoratori collocati in mobilità.

L’iscrizione del lavoratore nelle liste non comporta automaticamente la titolarità in capo a quest’ultimo del diritto di fruire dell’indennità di mobilità, la cui corresponsione infatti è condizionata, sia negli importi, sia nella durata, alla sussistenza dei requisiti normativi previsti dagli artt. 7 e 16 della L. n. 223 cit..

Del pari anche la concessione delle agevolazioni contributive e degli incentivi economici, in favore dell’impresa che procede alle assunzioni attingendo dalle liste, è sottoposta a rigorosi condizioni di legge.

Le agevolazioni contributive ed economiche


La concessione dei benefici costituisce in buona sostanza un premio per le imprese che favoriscono l’implementazione dei posti di lavoro
. Si tratta, in altri termini, di misure volte a promuovere l’occupazione. La misura e la durata di fruizione degli incentivi e degli sgravi contributivi variano a seconda che l’assunzione del lavoratore iscritto nella lista venga effettuata a tempo indeterminato o determinato oppure a seconda che, in corso di rapporto, il contratto inizialmente stipulato a termine venga trasformato a tempo indeterminato. Al riguardo occorre sottolineare l’importanza che assume l’invio della comunicazione UNILAV, giacché l’articolo 4, comma 15 della L. n. 92 cit. dispone che “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.

In ragione della funzione attribuita alle agevolazioni si spiegano le limitazioni previste dall’art. 8 comma 4 bis della L. n. 223 cit. nella formulazione arricchita dall’art. 4 comma 12 lett. d) della L. n. 92 cit., che ha esteso il campo di applicazione anche al datore di lavoro e non solo all’impresa. La normativa preclude l’accesso alla decontribuzione nelle ipotesi in cui l’occupazione di personale venga realizzata da soggetti formalmente distinti da quelli che hanno avviato e concluso la procedura di mobilità, ma che tuttavia abbiano con questi ultimi collegamenti e/o rapporti negoziali tali da ricondurre ad unità l’intero assetto aziendale. L’art. 8 comma 4 della L. n. 223 cit. conclude disponendo che “l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”.

I limiti alla fruizione della decontribuzione e degli incentivi


Con tale premessa si può osservare anzitutto che la giurisprudenza è da tempo orientata a interpretare la disposizione de qua in una prospettiva antielusiva così da ricomprendere nel campo di applicazione della norma unicamente quelle fattispecie che abbiano una veritiera e autentica finalità occupazionale.

Per corollario si traggono le seguenti regole, applicabili anche nelle ipotesi in cui l’impresa proceda ad assumere lavoratori che si trovano in CIGS.

  1. In primo luogo può ritenersi ormai pacifico che la riduzione contributiva non è comprensiva anche dei premi INAIL considerato che tale estensione “[…] è espressamente esclusa dall’art. 68, comma 6, della legge n. 388 del 2000, che ha interpretato autenticamente l’art. 8, secondo comma legge n. 223 del 1991 […]”.

  2. In secondo luogo i benefici contributivi non spettano qualora l’assunzione discenda dal diritto di precedenza di cui all’art. 8 comma 1 della L. n. 223 cit.. Ciò d’altro canto è stato confermato dall’art. 4 comma 12 lett. a), b) della L. n. 92 cit.. In sostanza ai lavoratori collocati in mobilità viene riconosciuto il diritto di precedenza nelle future assunzioni che dovessero essere effettuate, nel termine di sei mesi, dall’impresa dalla quale sono stati espulsi. Pertanto se la riassunzione dei lavoratori collocati in mobilità venga effettuata, entro detto termine, in ragione di tale diritto di precedenza, le agevolazioni contributive non possono essere riconosciute, a meno che il lavoratore non venga assunto per una diversa qualifica rispetto a quella ricoperta in precedenza.

  3. Dalla regola sopra esposta, ne discende, come conseguenza, che il diritto ai benefici, in ipotesi di assunzione effettuata entro il termine di sei mesi dal licenziamento, può essere riconosciuto solo qualora il lavoratore trovi un nuovo posto di lavoro in un’azienda ontologicamente distinta rispetto a quella che ha collocato in mobilità. Ciò che rileva in sostanza è un’effettiva e inequivocabile alterità dell’azienda. Nell’ambito di tale principio si distinguono tre filoni di pensiero:

      a) secondo un primo indirizzo non sussiste una diversità aziendale laddove vengano realizzate determinate operazioni negoziali, quali il trasferimento di azienda o altri schemi similari (come l’affitto e/o cessione del ramo di azienda, fusioni societarie) in cui l’impresa che assume i lavoratori in mobilità, sebbene variata sotto il profilo soggettivo, resta immutata nella sua consistenza oggettiva rispetto a quella che proceduto ai licenziamenti e dove pertanto l’assunzione di personale non rappresenta altro che un effetto dell’operazione realizzata, senza che possa ravvisarsi un effettivo incremento di personale. Il trasferimento di azienda sarebbe di per sé preclusivo al sorgere di una nuova realtà operativa richiesta per conseguire il diritto ai benefici contributivi. In tale prospettiva si pone anche il Ministero del Lavoro secondo il quale in presenza di vicende traslative che integrano un trasferimento ai sensi dell’art. 2112 c.c. “l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento”. L’impostazione si fonda sull’assunto per il quale la vicenda traslativa, non alterando la consistenza oggettiva dell’azienda, comporta in capo a quest’ultima l’obbligo di rispettare il diritto di precedenza di cui all’art. 8 comma 1 della L. n. 223 cit. qualora decidesse di procedere a nuove assunzioni. Alla “medesima azienda” infatti non può essere riconosciuto un trattamento diverso o peggiorativo rispetto alla stessa impresa che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della L. n. 223 cit., decida di riassumere dopo sei mesi gli stessi lavoratori precedentemente collocati in mobilità.

      b) Secondo un altro indirizzo perché possa conseguirsi il diritto ai benefici occorre addirittura che l’azienda che ha collocato in mobilità i lavoratori all’esito dell’operazione traslativa abbia effettivamente cessato di operare e che quindi i lavoratori vengano assunti per esigenze occupazionali da un nuova azienda.

      c) Ulteriore filone di pensiero è stato recentemente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale non sempre e necessariamente il trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. lascia inalterata la consistenza oggettiva della realtà produttiva e quando ciò si realizza, come nell’ipotesi in cui i beni dell’azienda cedente vengano incamerati dal cessionario e da quest’ultimo incrementati con altri strumenti, allora viene a configurarsi una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, con il conseguente riconoscimento in capo al cessionario del diritto di fruire dei benefici di cui all’art. 8 L. n. 223 cit.. E ciò indipendentemente se dalla data del trasferimento sia o meno decorsi sei mesi perché il cessionario dell’azienda nuova non è obbligato a rispettare il diritto di precedenza, che infatti grava solo sul datore di lavoro che ha collocato in mobilità i dipendenti.

  4. Un quarto criterio per la concessione dei benefici, e che in un certo senso è sovrastrutturale a quelli sopra esposti ai nn. 2) e 3), viene dettato dall’art. 8 comma 4 bis della L. n. 223 cit. nell’aggiunta contenuta nell’art. 4 comma 12 lett. d) della L. n. 92 cit.. La norma si ricollega al concetto di “azienda nuova o diversa”. Quest’ultima, secondo il dettato della legge, va esclusa quando, pur in assenza di vicende traslative, il soggetto che licenzia e quello che assume attingendo dalle liste presentino “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, ovvero siano legati da rapporti che concretizzino forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Al ricorrere di tale fattispecie la norma accorda il diritto alla decontribuzione a condizione che siano decorsi sei mesi dall’evento dell’esubero.

      d) La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la proposizione “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” ha una portata sostanziale, nel senso che “identifica qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di stessa proprietà, avendo il legislatore volutamente utilizzato una espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l’impresa che assume non fosse del tutto estranea a quella che ha licenziato”. Si tratta pertanto di un concetto diverso da quello di “medesima attività aziendale” sopra illustrato, e che, sotto altro aspetto, ne estende il portato, perché ricomprende in esso quei rapporti esistenti tra imprese effettivamente distinte ma che “[…] si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti”.

      e) Non è di secondo rilievo la circostanza che un’operazione di tale genere se realizzata ad arte, o meglio, in via artificiosa, per ottenere le agevolazioni, trascende il piano civile al punto da configurare ipotesi di reato che si concretizza più specificamente nella falsa attestazione resa dal soggetto che assume attingendo dalle liste, circa l’inesistenza di rapporti di colleganza con una società invero costituita ex novo ma che di fatto è riconducibile nel suo nucleo di proprietà a quella che aveva collocato in mobilità i lavoratori.

    In estrema sintesi, la possibilità per il datore di lavoro di fruire dei benefici assumendo lavoratori iscritti nelle liste di mobilità è condizionata alla ricorrenza di due presupposti di massima:

  5. l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere ontologicamente distinte, cioè deve esserci effettiva alterità;

  6. le due imprese, sebbene distinte, non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni.


  7. Il caso concreto

    Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si può passare all’esame del caso concreto.

    Nei fatti risulta che Tizio è socio di Gamma S.r.l., che ha per oggetto sociale la produzione di materiali da utilizzare per la costruzione di impianti per energia rinnovabile. Gamma S.r.l. occupa 40 dipendenti. La società, essendo in stato di crisi, ha collocato in mobilità 15 dipendenti, i quali vengono iscritti nelle apposite liste. A distanza di quattro mesi dall’esubero, Tizio insieme alla moglie ha costituito Alfa S.n.c., il cui oggetto sociale consiste nell’installazione di impianti fotovoltaici per abitazioni civili. Risulta che Alfa S.n.c. non possiede attrezzature materiali o immateriali, se non una ubicazione logistica in cui si trova un ufficio munito di computer e scrivania. Di seguito alla costituzione Alfa S.n.c. ha concluso con Gamma S.r.l. un contratto di cessione di ramo di azienda con il quale sono stati trasferiti alla cessionaria parte dei beni di proprietà di Gamma S.r.l.. Nel medesimo contesto temporale Alfa S.n.c. ha assunto i 15 dipendenti collocati in mobilità da Gamma S.r.l., fruendo dei benefici contributivi e di incentivi economici previsti per tale genere di assunzioni. Nell’occasione Tizio ha rilasciato dichiarazione attestante l’inesistenza di rapporti di colleganza o di assetti proprietari comuni tra Gamma S.r.l. e Alfa S.n.c., essendo peraltro quest’ultima società di nuova costituzione.

    Premesso che la vicenda traslativa conclusa tra Gamma S.r.l. e Alfa S.n.c configura un’ipotesi di trasferimento di azienda a seconda che si aderisca alle prospettazioni sopra illustrate il caso presenta soluzione differenti.

    1. Ove si opti per l’interpretazione indicata sub a) e fatta propria dal Ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 18 del 2009 si dovrebbe ritenere che Gamma S.r.l. e Alfa S.n.c. costituiscano una medesima azienda composta da beni e personali in parte sovrapponibili. La circostanza che Alfa S.n.c. si sia costituita una volta terminata la procedura di mobilità avviata da Gamma S.r.l. e abbia acquistato ulteriori beni e attrezzature dopo la conclusione del contratto di cessione non inciderebbe sulle vicende traslative legislativamente collegate al trasferimento di azienda, essendo quest’ultima sostanzialmente immutata sotto il profilo della consistenza oggettiva. Infatti Alfa S.n.c., prima della conclusione del contratto di cessione, al di là di un computer e di un ufficio, non possedeva beni e risorse umane, diversi da quelli di Gamma S.r.l. e ciò porterebbe a concludere nel senso di considerare invariata l’azienda. Sicché l’assunzione da parte di Alfa S.n.c. dei lavoratori collocati in mobilità da Gamma S.r.l. piuttosto che libera scelta rappresenta adempimento di un obbligo di legge conseguente al contratto di cessione del ramo di azienda. Secondo tale prospettazione, per fruire dei benefici, Alfa S.n.c. avrebbe dovuto procedere alle assunzioni dei lavoratori in mobilità dopo il decorso di sei mesi dalla conclusione del predetto contratto. Il che non è avvenuto. Il personale ispettivo pertanto, vincolato all’applicazione degli indirizzi ministeriali dovrebbe considerare non dovuti gli sgravi, procedere ai recuperi del caso e applicare le sanzioni per i disvalori contenuti nel LUL.

    2. Le conclusioni non mutano ove si segue l’interpretazione sub b) dal momento che dopo la cessione del ramo di azienda Gamma S.r.l. non ha cessato di operare e pertanto Alfa S.n.c. non potrebbe considerarsi come nuova azienda.

    3. La soluzione cambia ove si propenda per l’indirizzo sub c), che valorizza l’implementazione delle attrezzature realizzata da Alfa S.n.c. successivamente alla conclusione del contratto di cessione del ramo di azienda. Si potrebbe infatti sostenere che Alfa avrebbe incamerato parte dei beni di Gamma, per incrementarli, come nei fatti avvenuto, al fine di avviare efficientemente la propria organizzazione di impresa. Sicché quest’ultima potrebbe considerarsi a tutti gli effetti una realtà produttiva nuova nell’ambito della quale l’assunzione dei lavoratori in mobilità sarebbe finalizzata alla salvaguardia di un rilevante numero di posti di lavoro e pertanto meritevoli di sgravi contributivi. In tale caso Alfa S.n.c., per difendersi dall’eventuale verbalizzazione positiva degli ispettori della DTL, potrebbe presentare memorie ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689 cit.

    In ogni caso, indipendentemente dalla soluzione che si scelga di applicare e quindi anche laddove si propenda per la conclusione che esclude che Alfa S.n.c. sia “medesima azienda” rispetto a Gamma S.r.l., rimarrebbe il problema inerente all’applicazione dell’art. 8 comma 4 bis della L. n. 223 cit. e che verte sulla veridicità o meno della dichiarazione resa Tizio per la fruizione dei benefici e con la quale è stata attestata l’assenza di assetti proprietari comuni tra Gamma S.r.l. e Alfa S.n.c..

    Considerato infatti che Tizio è socio sia di Gamma S.r.l., sia di Alfa S.n.c. (non importa l’entità della quota) e che quindi in tale qualità esercita in entrambe le società i poteri della proprietà, appare concretamente possibile ritenere che tali società abbiano un “comune nucleo proprietario” e che pertanto presentino “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”.

    Tale considerazione sarebbe ulteriormente corroborata ove si dimostri che la costituzione di Alfa S.n.c. successiva al collocamento in mobilità dei dipendenti di Gamma S.r.l. sottende un’operazione di ristrutturazione coordinata per sopperire alla crisi di Gamma S.r.l.. A tale fine un indice sintomatico potrebbe essere ravvisato dal fatto che Alfa S.n.c. ha per oggetto l’installazione di impianti fotovoltaici creati da Gamma S.r.l. e che pertanto ciò rappresenta un intimo legame commerciale, peraltro instaurato successivamente al collocamento in mobilità dei dipendenti di Gamma S.r.l. poi assunti da Alfa S.n.c.; legame circostanziato da compagini societarie non proprie eterogenee, basti considerare che in Alfa S.n.c. opera come socio la moglie di Tizio.

    In sostanza tali elementi avvalorerebbero il carattere mendace della dichiarazione resa da Tizio ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis della L. n. 223 cit., con la conseguenza che ciò porterebbe a configurare tanto la fruizione indebita dei benefici, quanto il reato di truffa aggravata in danno all’INPS, al ricorrere del quale seguirà, da parte degli ispettori, informativa alla Procura della Repubblica.


    NOTE

    i Per un esame più analitico si rinvia alla circolare INPS n. 2 del 2013.

    ii L’art. 71 della L. n. 92 cit. prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

    1. articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    2. articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    3. articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; [lettera così sostituita dall’art. 1, comma 250, lett. h), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013];

    4. articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    5. articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    6. articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

    7. articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427”.

    Nella prassi cfr. circolare INPS n. 137 del 2012. Si segnala che con circolare n. 13/2013 l’INPS ha reso nota la mancata proroga, per il 2013, dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

    iii Così esemplificativamente possono iscriversi nelle liste i lavoratori espulsi a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. n. 223 cit. ovvero coloro che senza aver fruito della CIGS sono stati licenziati in base agli artt. 16 e 24 della L. n. 223 cit..

    iv Il presupposto per la c.d. messa in mobilità è rappresentato dall’eccedenza di personale. La procedura per giungere all’espulsione dei dipendenti è disciplinata dall’art. 4 della L. n. 223 cit. e ricalca in via generale le fasi del procedimento per la fruizione della CIGS con la differenza capitale che mentre quest’ultimo si conclude con la sospensione dei rapporti di lavoro, la procedura di mobilità termina invece con il licenziamento dei dipendenti che, ai sensi dell’art. 4 comma 9 della L. n. 223 cit., deve comunque essere intimato per iscritto nel rispetto dei termini di preavviso. In linea di massima valgono per la procedura di mobilità le considerazioni già esposte in ordine ai criteri che governano la fase di consultazione sindacale e alle conseguenze previste per l’ipotesi di violazione degli obblighi di informativa, con l’avvertenza che l’esame congiunto dinanzi all’organo ministeriale è condizionato dall’esito negativo delle consultazioni con le sigle sindacali e con la rilevante novità per cui, ai sensi dall’art. 1 comma 45 della L. n. 92 cit., l’accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo ha efficacia sanante di eventuali vizi relativi alla comunicazione inoltrata alle organizzazioni sindacali.

    v In precedenza l’impresa era tenuta a comunicare le lista il giorno stesso della data del recesso, pena l’inefficacia dello stesso.

    vi Per osservazioni in merito ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità si rinvia al caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", del 26 aprile 2013, "I criteri di rotazione nella Cigs sono sottoposti al sindacato degli ispettori del lavoro" pubblicato in questa rivista.

    vii La durata di iscrizione del lavoratore nelle liste varia in funzione dell’età del lavoratore all’atto di iscrizione. La cancellazione invece è correlata al verificarsi di eventi che possono o meno dipendere dalla volontà del lavoratore. Rientra nel primo caso l’ipotesi in cui il lavoratore trovi nuova occupazione, mentre è riconducibile alla seconda fattispecie il decorso del tempo massimo di iscrizione nella lista.

    viii Va segnalato che per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Sicché solo per costoro non trovano applicazione o comunque sono stati sospesi gli incentivi previsti dalla L. n. 223 cit.; cfr. circolare INPS n. 13 del 2013 nonché messaggio INPS del 18 marzo 2013, n. 4679.

    ix L’art. 4, comma 2, autorizza l’assunzione a termine per un massimo di dodici mesi dei lavoratori in mobilità, con corresponsione dei modesti contributi previsti per gli apprendisti. Nel caso poi di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, detto beneficio è prorogato di un anno e si aggiunge a quello previsto dal comma 4, consistente in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un periodo di dodici mesi, raddoppiabile per i lavoratori di oltre cinquanta anni di età e triplicabile per quelli provenienti da determinate aree.

    x Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05-12-2007, n. 25315; Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2005, n. 1897; Trib. Perugia Sez. lavoro, 04/03/2010.

    xi Si rammenta brevemente che tali benefici consistono nella riduzione della contribuzione alla misura stabilita per gli apprendisti. In più è prevista la corresponsione di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Per la prassi si segnalano le seguenti circolari:

    1. INPS n. 252 del 1992;

    2. INPS n. 134 del 1999;

    3. INPS n. 109 del 2005;

    4. Ministero del lavoro n 42 del 2002.

    Si richiamano anche la risposta a interpello del Ministero del Lavoro 27 giugno 2006 prot. n. 25/I/0001066 e nota del Ministero del Lavoro del 23 giugno 2005, prot. n. 14/6446.

    xii In giurisprudenza cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 01-02-2005, n. 1897.

    xiii Per il concetto di datore di lavoro e impresa si rinvia al caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", del 23 marzo 2012, "L'attività del familiare nello studio del professionista e margini per l'adozione del provvedimento di sospensione" pubblicato in questa rivista.

    xiv Cfr. circolare INPS n. 239 del 1994.

    xv Cass. civ. Sez. lavoro, 10-11-2010, n. 22864 (rv. 615183).

    xvii Cass. civ. Sez. lavoro, 17/10/2012, n. 17803; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/12/2009, n. 27830; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/06/2007, n. 14316; Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2004, n. 10713; Cass. civ. Sez. lavoro, 15-04-2004, n. 7207; Corte cost., 04/08/2003, n. 291.

    xviii La lett. a) della norma dispone che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

    La lett. b) recita “gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”.

    xix Cass. civ. Sez. lavoro, 10-08-2004, n. 15445; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/11/2003, n. 16444 ; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/01/2002, n. 182 ; Cass. civ. Sez. lavoro, 09/01/2002, n. 174; Trib. Pesaro Sez. lavoro Sent., 25/09/2009.

    xx Cass. civ. Sez. lavoro, 22-09-2010, n. 20005.

    xxi Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/08/2007, n. 17071; Cass. civ. Sez. lavoro, 08-03-2007, n. 5304, quest’ultima sentenza tuttavia ipotizza l’impossibilità nella fruizione dei benefici quando vi sia il trasferimento di tutti i beni; Cass. civ. Sez. lavoro, 04/03/2000, n. 2443; Cass. civ. Sez. lavoro, 08-04-2011, n. 8069 che esclude la novità aziendale in presenza di trasferimento d’azienda parziale, senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati; per la giurisprudenza di merito cfr. App. Trieste Sez. lavoro, 30/11/2011.

    xxii Cfr. Ministero del Lavoro risposta a interpello n. 18 del 2009; cfr. circolare INPS n. 109 del 2003.

    xxiii Cass. civ. Sez. lavoro, 14/12/2011, n. 26873; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/05/2005, n. 10051.

    xxiv Cass. civ. Sez. lavoro, 08/08/2012, n. 14247.

    xxv Il decorso di un lasso di tempo di almeno sei mesi tra licenziamento e nuova assunzione costituisce elemento fattuale che la legge, presuntivamente, ritiene idoneo a comprovare l’assenza di una causa di esclusione dal beneficio e, quindi, anche la previa sussistenza (reale e non fittizia) delle ragioni di esubero che avevano condotto al collocamento in mobilità. La S.C. ha statuito che “il termine semestrale faccia riferimento all’epoca di effettiva ripresa dell’attività lavorativa presso l’impresa collegata a quella che aveva provveduto al licenziamento, e che, conseguentemente, per verificarne il rispetto, deve essere preso in considerazione anche l’eventuale reinserimento del lavoratore nel ciclo produttivo attuato attraverso prestazioni rese a diverso titolo giuridico, purché i relativi periodi lavorati siano privi di apprezzabili soluzioni di continuità con la conclusiva assunzione a tempo indeterminato”. Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-06-2010, n. 14638.

    xxvi Cass. civ. Sez. VI, Ord., 26-07-2011, n. 16288.

    xxvii Cass. civ. Sez. lavoro, 20/04/2006, n. 9224; Cass. civ. Sez. lavoro, 14/09/2011, n. 18766; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 05/04/2007, n. 8595; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/07/2008, n. 20499; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/04/2008, n. 8988 ; Trib. Torino, 27/03/2009.

    xxviii Cass. pen. Sez. VI, 17/01/2012, n. 15955 secondo cui “configura il reato di truffa aggravata la condotta del datore di lavoro che, attraverso una serie di condotte fraudolente, induca l’ente previdenziale in errore di fatto in ordine alla sussistenza del diritto a godere di benefici contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità”.

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