Sicurezza sul lavoro: le 10 azioni (future) del Governo

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Sicurezza sul lavoro: le 10 azioni (future) del Governo

Approvata all'unanimità, al Senato, la mozione unitaria (atto n. 1-00071) sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso della seduta del 13 settembre 2023.

Dati INAIL

I dati INAIL 2021-2022 registrano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese.

In sensibile aumento gli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani: 196 sinistri mortali tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di 20 anni.

Gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o in itinere riguardano tutti i settori produttivi e coinvolgono prestatori d’opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale.

Nuovo approccio alla prevenzione degli infortuni sul lavoro

Seve pertanto individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l’altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall’altro, dell’evoluzione del mondo del lavoro.

L'obiettivo è azzerare il numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, emarginando le aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e premiando quelle che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro.

Quali azioni deve mettere in campo il Governo

Con la mozione unitaria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvata nel corso della seduta del 13 settembre 2023, il Senato impegna il Governo alle seguenti azioni:

1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) a valutare l’opportunità di inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

3) ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;

4) a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;

5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;

6) a favorire l’avvio di un’attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;

7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l’INAIL, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l’adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;

8) a valutare l’opportunità di favorire l’interoperabilità e la piena condivisione, tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;

9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l’eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall’altra;

10) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l’eventuale l’introduzione di un insegnamento ad hoc.

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