Lavoro
Il congedo parentale: fruizione, divieto di diniego, contemperamento con le esigenze aziendali e abuso
17/07/2014Ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per fruire del congedo parentale e il padre o la madre ne possono usufruire indipendente dal fatto che l’altro ne abbia o meno diritto.
Essendo un diritto, il datore di lavoro non può negarne la fruizione ma il lavoratore ha l'obbligo di non abusarne svolgendo altra attività durante il periodo di fruizione.