Ispezione del lavoro
L’impresa esercita più attività: l’ispettore può decidere quale CCNL applicare?
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 08/02/2013 Beta esercita l’attività di vendita di prodotti alimentari. Parte dei prodotti, in attesa della commercializzazione e dell’esposizione al pubblico, vengono conservati in magazzino all’interno di celle frigorifere. Beta applica a tutti i propri dipendenti un unico contratto collettivo e segnatamente quello previsto per il settore alimentare. Tizio e Caio, dipendenti di magazzino, chiedono a Beta l’applicazione dei contratto collettivo previsto per gli addetti alle celle frigorifere (c.d. cellisti). La richiesta viene disattesa da Beta e in conseguenza di ciò i predetti dipendenti si rivolgono alla DTL perché svolga gli accertamenti di competenza. Gli ispettori potranno sindacare la scelta di Beta? Ed eventualmente in quali termini?Anche un'impresa non artigiana è libera di applicare il CCNL previsto per il settore artigiani, ma ...
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 01/02/2013 Il settore merceologico non impone la scelta del contratto collettivo, in quanto vigono il principio di libertà sindacale e la regola dell’efficacia inter partes. Per la Cassazione, infatti, i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Nei casi in cui il personale ispettivo constati l’applicazione di un contratto collettivo non corrispondente all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore non potrà in alcun caso adottare provvedimenti volti direttamente a riqualificare normativamente i rapporti di lavoro in senso conforme al contratto stipulato per il contesto merceologico in cui opera l’impresa.Anche un'impresa non artigiana è libera di applicare il CCNL previsto per il settore artigiani, ma...
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 01/02/2013 Alfa è un’impresa artigiana iscritta nell’apposito albo istituito presso la Camera di Commercio ed applica ai propri dipendenti il CCNL stipulato per il settore artigianato. A decorrere dal mese di novembre 2009 Alfa supera le soglie occupazionali massime consentite per conservare la qualifica di impresa artigiana e ciò nonostante continua ad applicare al proprio personale i trattamenti retributivi e previdenziali previsti dal CCNL di categoria, beneficiando delle agevolazioni economiche di settore. Nel mese di gennaio 2012 il personale ispettivo sottopone a verifica Alfa e constata che quest’ultima non possiede più, da circa tre anni, i requisiti dimensionali per poter essere annoverata come impresa artigiana. Conseguentemente gli ispettori ritengono che tutti i rapporti di lavoro debbano essere regolamentati, sotto il profilo normativo, retributivo e previdenziale, dal CCNL industria e per l’effetto adottano i provvedimenti di diffida volti a riqualificare in tale senso i rapporti in questione. È corretta la decisone degli ispettori?Apprendistato professionalizzante: è responsabile il datore di lavoro anche in assenza di offerta formativa pubblica
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 25/01/2013 L’impresa Alfa assume Caio con contratto di apprendistato professionalizzante. All’atto della stipula Alfa ritiene di impartire la formazione teorica di 120 ore mediante adesione all’offerta formativa pubblica, puntualmente disciplinata con Legge regionale. Sennonché gli Istituti formatori non attivano alcun corso per assenza di risorse disponibili. Caio pertanto non svolge la necessaria formazione teorica. Al termine del periodo di addestramento il personale ispettivo sottopone a verifica il rapporto di Caio e riscontra che l’impresa Alfa ha impartito a costui la formazione pratica, ma non quella teorica, stante la mancanza di risorse funzionali all’offerta formativa pubblica. Il contratto di apprendistato è colpito da nullità? E il datore di lavoro può eventualmente ritenersi responsabile per la mancata formazione?Apprendistato professionalizzante: è responsabile il datore di lavoro anche in assenza di offerta formativa pubblica
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 25/01/2013 In caso di apprendistato professionalizzante, laddove la legislazione regionale abbia previsto che la formazione trasversale possa essere effettuata anche all’interno dell’azienda e in assenza di risorse pubbliche occorrenti per l’attivazione dei canali formativi, il datore di lavoro è tenuto a impartire all’apprendista gli insegnamenti teorici del caso, pena la mancata realizzazione degli obblighi formativi dell’apprendista.La “strana” diffida per il contratto di apprendistato concluso senza forma scritta
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/01/2013 L’impresa Gamma e il lavoratore Tizio si accordano per instaurare un rapporto di apprendistato. Gamma inoltra la comunicazione UNILAV, ma rimanda ai giorni seguenti la redazione in forma scritta del contratto. Nel frattempo il personale ispettivo effettua un accesso ispettivo presso la sede di Gamma e accerta che il contratto di apprendistato non è stato concluso in forma scritta. Sicché tale inosservanza viene sanzionata mediante procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/04. È legittimo l’operato degli ispettori?La “strana” diffida per il contratto di apprendistato concluso senza forma scritta
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 18/01/2013 Con circolare n. 29/2011 il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’unico organo legittimato a sancire la conversione del contratto di apprendistato in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato per mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale sarebbe il Giudice, laddove venga adito in via esclusiva dal lavoratore. Invece ove tali violazioni vengano riscontrate dal personale ispettivo quest’ultimo dovrebbe limitarsi ad adottare procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. 124 cit. Tuttavia, potrebbe essere giustificato quel personale ispettivo che, anziché seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 29 cit., opti per un’interpretazione aderente al testo normativo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 124 cit. che contempla l’applicazione della diffida solo a fronte di inosservanze materialmente sanabili. E in esse non pare che possa comprendersi l’assenza della forma scritta, quando come nel caso di contratto di apprendistato, tale requisito viene assurto a elemento strutturale del contratto.Se l’apprendistato viene estinto in corso di formazione e in assenza di giusta causa, entrambe le parti sono responsabili
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/12/2012 Nell’anno 2012 Beta assume un apprendista con l’obiettivo d formare il ragazzo in vista della sua qualificazione e dell’eventuale stabilizzazione del rapporto. Tuttavia nel corso dello svolgimento della formazione le parti, non del tutto convinte circa la prosecuzione del rapporto, s’interrogano sull’eventuale possibilità di risoluzione dello stesso e si rivolgono ai rispettivi consulenti di fiducia. Quali conseguenze sono ipotizzabili?Se l’apprendistato viene estinto in corso di formazione e in assenza di giusta causa, entrambe le parti sono responsabili
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia | 21/12/2012Laddove l’apprendista rassegni le proprie dimissioni carenti di giusta causa e queste superino il vaglio della convalida di cui all’art. 4 comma 17 e ss. della L. n. 92 cit., il datore di lavoro ha facoltà di promuovere azione risarcitoria per mancato conseguimento degli investimenti formativi. Se l’atto di recesso, invece, viene intimato dal datore di lavoro in carenza d’idonea giustificazione, l’impresa si espone all’azione d’impugnativa del licenziamento da parte dell’apprendista. In tale caso il regime normativo applicabile sarà alternativamente quello dall’art. 8 della L. n. 604 cit. se l’impresa ha ambiti dimensionali modesti, ovvero quello dell’art. 18 della L. n. 300 cit. come novellato dalla L. n. 92 cit. con le conseguenti forme di tutela articolate in base al contenuto dell’illegittimità richiamata nell’atto di recesso.