Prontuario lavoro
Il congedo parentale dei collaboratori
31/07/2012La Finanziaria 2007 (legge 296/2006), all’art. 1, comma 788, ha previsto per la categoria dei c.d. parasubordinati (padri o madri) che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche, la possibilità di usufruire di congedi parentali per un periodo di tre mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino con diritto a percepire un’indennità pari al 30% del reddito già preso a riferimento per l’indennità di maternità. L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Destinatari: Destinatari del trattamento di maternità sono gli iscritti alla gestione separata e categorie assimilate e titolari di assegno di ricerca), privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione, che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena (per il 2012 il 27,72% di cui lo 0,72% aggiuntivo all’IVS). I lavoratori “parasubordinati”, possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate e non siano contemporaneamente percettori di pensione e iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Anche il padre parasubordinato ha diritto al congedo se sono state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle seguenti situazioni: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio; affidamento esclusivo del bambino al padre; adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta (in questo caso il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della indennità è quello percepito nei 12 mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore). Si rammenta che in caso di adozione e affidamento sia nazionali che internazionali (nel qual caso rientrano solo quelli preadottivi), il congedo parentale, compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di età. In tale ipotesi il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
La trasmissione telematica del certificato di malattia, una realtà a regime
24/07/2012 La previsione dell’obbligo da parte del lavoratore del settore privato di recapitare, entro due giorni dal rilascio, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, è stata superata dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico all'INPS dei certificati di malattia, a cui invece deve rispondere il medico curante o quello della struttura sanitaria interessata. Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 44421 del 26 febbraio 2010, i medici del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a trasmettere telematicamente all'INPS il certificato di malattia del lavoratore e di rilasciarne copia cartacea allo stesso, facendo venir meno, salvo ipotesi residuali, l'obbligo di invio del certificato cartaceo tramite raccomandata all'Inps da parte del lavoratore. La modalità di invio telematico si rivolge ad una vasta categoria di soggetti: ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (ad eccezione dei lavoratori a regime di diritto pubblico: magistrati, personale militare., etc.); ai lavoratori dipendenti del settore privato, con diritto o meno all'indennità di malattia a carico dell'INPS; pertanto l'obbligo riguarda anche i lavoratori ai quali la malattia è pagata interamente dal datore di lavoro (es. impiegati del settore industria ); ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, per i quali la trasmissione delle domande di malattia/degenza ospedaliera deve essere inoltrata esclusivamente via Web, tramite Patronato o Contact-Center. Con riguardo ai medici, sono obbligati alla trasmissione telematica: i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (medicina generale, specialisti e pediatri di base); i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale.Quattordicesima mensilità
16/07/2012L’istituto della quattordicesima appartiene alla c.d. retribuzione differita in quanto, così come per le altre mensilità aggiuntive, si tratta di un’erogazione da corrispondersi in prestabiliti periodi dell’anno. Non trattandosi di un istituto di origine legale ma contrattuale, non viene prevista in tutti i settori di attività ma può essere inserita in sede di contrattazione aziendale: è quindi il contratto o l’accordo che ne determinano le modalità di erogazione, gli elementi cui commisurare l’importo, i periodi di assenza, la maturazione. In alcuni contratti viene indicata come premio annuale, ovvero premio feriale o ancora gratifica feriale.
Aspettative per cariche pubbliche elettive
31/05/2012Possono fruire di aspettative per cariche pubbliche i seguenti soggetti: membri del Parlamento e delle Regioni; amministratori locali; Consiglieri di Parità.
Permessi per cariche pubbliche elettive
28/05/2012Possono fruire di permessi per cariche pubbliche i seguenti soggetti: amministratori locali; consiglieri di parità.
Permessi elettorali
18/05/2012Il diritto ad astenersi dal lavoro per poter partecipare alle operazioni necessarie al funzionamento dei seggi elettorali spetta a qualunque cittadino. La tutela è garantita già a livello costituzionale, quindi il lavoratore non può essere in alcun modo penalizzato, cioè non può subire alcun pregiudizio e/o conseguenza in ambito lavorativo a seguito della scelta di partecipare al procedimento elettorale. Per contro, tuttavia, il diritto riconosciuto al lavoratore dipendente non può comprimere in modo significativo la libera iniziativa economica dell'impresa, anch’essa tutelata dalla carta costituzionale. Le funzioni da svolgere nel seggio elettorale per le quali è riconosciuto il diritto ai permessi sono: presidente di seggio; segretario; scrutatore; rappresentante di lista, di gruppo, di partiti o componenti dei Comitati promotori in caso di referendum.
Ammortizzatori sociali in deroga
18/04/2012 I trattamenti salariali in deroga sono rivolti ai datori di lavoro qualificati come imprese, studi professionali (Interpello MLPS n. 10/2011) ed altre tipologie imprenditoriali e non imprenditoriali (con l'esclusione dei datori di lavoro domestico), che non possono usufruire di altri ammortizzatori ordinari o di altri istituti di sostegno al reddito in quanto esclusi dal campo di applicazione a causa della tipologia del contratto, dell’appartenenza ad un determinato settore piuttosto che a un altro o dalla dimensione aziendale. I trattamenti sono concessi solo allorquando i lavoratori aventi diritto non possano accedere a nessuno strumento di protezione previsto dalla regolamentazione nazionale o comunque abbiano esaurito la possibilità del loro utilizzo. Nello stesso modo, i datori di lavoro possono richiedere la concessione di ammortizzatori in deroga solamente dopo aver utilizzato tutti gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale. Sono ammessi alla domanda tutti i lavoratori dipendenti subordinati inquadrati come operai, impiegati, quadri, soci-lavoratori di cooperative, compresi quelli in regime ex DPR 602/72 ed i lavoratori a domicilio monocommessa.Trattamento di fine mandato degli amministratori
30/03/2012 Il Trattamento di fine mandato è rivolto agli amministratori e consiste in una indennità che la società ha facoltà di corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.Lavoro ripartito (job sharing) - Abrogato dal 25.6.2015
30/03/2012Abrogato dal 25.6.2015 - Nessun limite con riferimento ai potenziali destinatari dell'istituto, se non quelli eventualmente introdotti dalla disciplina collettiva. E' previsto, infatti, che in assenza di contratti collettivi, trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.