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Se il contratto intermittente è simulato, non si applica la sanzione per omessa comunicazione della chiamata

19/10/2012

Se il contratto intermittente viene formalmente concluso dalle parti per conseguire, mediante la dissimulazione di un diverso rapporto di lavoro, indebiti “risparmi” retributivi, previdenziali e fiscali, non trova applicazione la sanzione amministrativa individuata dall’art. 21, lett. b) della L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), essendo quest’ultima prevista solo per mancata comunicazione della chiamata in relazione a contratti intermittenti instaurati in maniera genuina.

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Il primo contratto a termine non rientra nei limiti di contingentamento

12/10/2012 La c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto la possibilità di stipulare tra le medesime parti un primo contratto a termine senza individuazione delle causali previste dall'art. 1 D.lgs. 368/2001. Tale contratto, che non è prorogabile e non può durare più di 12 mesi, non rientra nei limiti di contingentamento previsti dall’art. 10 comma 7 del D.lgs. n. 368/2001, in quanto il Legislatore, scegliendo di non modificare quest'ultimo articolo, ha inteso escludere il primo contratto a termine dall’ambito dei predetti limiti.
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Si può revocare la sospensione con un contratto a progetto?

05/10/2012 Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è un atto scisso dal successivo verbale di accertamento ispettivo. In quest'ultimo atto, infatti, si valuta la realtà fattuale, considerando l'effettività del rapporto di lavoro instaurato e si prendono le conseguenti decisioni anche di natura sanzionatoria. Nel provvedimento di sospensione e nella successiva ed eventuale revoca non si effettua alcuna valutazione nel merito: gli ispettori si limitano a prendere atto della regolarizzazione effettuata (secondo i criteri di massima espressi dal Ministero) e del pagamento della sanzione amministrativa. Successivamente, in sede di redazione del verbale conclusivo degli accertamenti, gli ispettori procederanno a valutare l’aderenza della regolarizzazione effettuata con l’effettiva prestazione lavorativa svolta e, se del caso, adotteranno le opportune sanzioni.
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Il carattere residuale della conciliazione monocratica

28/09/2012  

Prima di avviare la procedura riguardante la conciliazione monocratica è necessario considerare attentamente la fondatezza della richiesta d’intervento, valutare se gli interessi esposti con tale denuncia rientrino o meno nella disponibilità delle parti e se siano quindi conciliabili o se integrino invece violazioni di norme penali, suscettibili di rendere necessario l’accertamento ispettivo. Laddove vi siano ipotesi di reati penali, un eventuale accordo conciliativo è senz’altro inefficace nei confronti dell’INPS e potenzialmente affetto da nullità per incapacità a transigere delle parti.

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L’agire illecito dell’amministratore delegato si ripercuote sugli altri componenti del C.d.A.?

14/09/2012 Nelle Società per Azioni che adottano un sistema di amministrazione collegiale, il comportamento illecito dell’amministratore delegato, anche se titolare di delega molto ampia, si ripercuote su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla Società stessa. Fermo restando che l’amministratore delegato viene individuato come trasgressore, i componenti del C.d.A. diventano coobbligati solidali per le sanzioni irrogate, insieme alla Società stessa, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza rispetto all’agire illecito del trasgressore, salvo che dimostrino di essersi adoperati per impedire la commissione della violazione.
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Negli appalti pubblici anche il procuratore generale deve rendere la dichiarazione di onorabilità

07/09/2012 Gli ispettori della DTL nel corso dell’anno 2012 sottopongono ad una verifica ispettiva Alfa S.r.l., aggiudicataria della gara d’appalto di servizi bandita dall’Ente Pubblico Omega. Dagli atti di gara risulta che Tizio, legale rappresentante di Alfa S.r.l., ha presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà, con la quale ha certificato che tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza della società, così come iscritti in visura camerale, sono immuni da pregiudizi penali. Nel corso della verifica ispettiva i lavoratori dichiarano agli ispettori che il proprio datore di lavoro è Sempronio e gli ispettori appurano che quest'ultimo risulta essere un pregiudicato penale. Sempronio risulta altresì titolare di procura speciale conferita nel 2010 da Alfa S.r.l. Tale procura tuttavia non risulta iscritta nel registro delle imprese e conferisce a Sempronio ampi poteri di gestione e di rappresentanza della società. La procura conferita a Sempronio non è stata iscritta perché Tizio ha cercato di evitare la certificazione di onorabilità circa la posizione di Sempronio, i cui precedenti penali, ove palesati, avrebbero comportato l’esclusione di Alfa S.r.l. dalla gara bandita dall’Ente pubblico Omega. La condotta di Tizio appare artificiosa e ingannevole, perché sostanzialmente preordinata ad alterare la regolarità della gara e la corretta concorrenza tra i partecipanti, integrando, sotto tale aspetto, il requisito della fraudolenza prescritto dall’art. 353 c.p.
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Procuratori e institori dell’imprenditore tra autonomia e subordinazione

31/08/2012 Gli ispettori della DTL sottopongono a una verifica ispettiva l’impresa Gamma avente un organico aziendale di 20 dipendenti. In sede di acquisizione di informazioni, i lavoratori dichiarano che il proprio datore di lavoro è il sig. Tizio e che quest’ultimo procede a un controllo costante sulle prestazioni lavorative. L’impresa Gamma documenta il proprio rapporto con Tizio esibendo agli ispettori procura notarile speciale, non iscritta al registro delle imprese e conferente a Tizio ampi poteri gestori e di rappresentanza. L’omessa pubblicità della procura e l’ampio contenuto della stessa portano a qualificare l’atto come procura generale, che comunque non testimonia il regime, autonomo o subordinato, applicabile agli ausiliari dell’imprenditore e individuati, dal codice civile, nell’institore, nel procuratore e nel commesso. L’accertamento della natura del rapporto di costoro, con le eventuali conseguenze sanzionatorie, viene fondato su criteri fattuali comunque divergenti nell’applicazione della prassi e della giurisprudenza. Le divergenze saranno dipanate dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro?
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La diffida accertativa può essere adottata nei confronti dell’impresa fallita?

27/08/2012 Il personale ispettivo della DTL effettua un controllo nei confronti di Alfa S.r.l. per l’accertamento dei crediti retributivi dei dipendenti di tale società. Nelle more della verifica Alfa S.r.l. viene dichiarata fallita. Al termine dell’accertamento gli ispettori redigono il verbale conclusivo e adottano i provvedimenti di diffida accertativa nei confronti di Alfa S.r.l. in fallimento. Ma le diffide accertative emesse nei confronti della società fallita e in favore dei lavoratori costituiscono per questi ultimi un indebito titolo preferenziale rispetto alla massa, poiché mediante tali atti la curatela fallimentare subisce l’intimazione di corrispondere, in spregio alla regola concorsuale, i crediti retributivi indicati nel titolo, alterando di fatto il principio della par condicio creditorum. Tutto ciò porta a ritenere l’illegittimità delle diffide adottate nel caso di specie dal personale ispettivo.
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Il verbale che duplica un pregresso accertamento ispettivo è illegittimo

03/08/2012 L'accertamento ispettivo può terminare con una comunicazione di regolarità o con un verbale di accertamento contenente sanzioni. Se tutto quanto previsto dall'organo di vigilanza nel predetto verbale viene adempiuto dalla ditta oggetto di verifiche, in questo caso, così come nella comunicazione di regolarità, è illegittima una duplicazione degli accertamenti riguardante i medesimi atti istruttori esaminati e lo stesso arco temporale già oggetto di ispezione. Tale situazione non opera qualora nel corso del primo accertamento ci siano state condotte omissive o irregolari da parte del datore di lavoro o ci si trovi di fronte a una denuncia formulata dal lavoratore.