Lo sai che...

nessuna immagine

No alla maxisanzione se il socio lavoratore di società di persone non è iscritto all’Inail

06/04/2012 Dal 1° gennaio 2011 Tizio diviene socio al 51% di Alfa S.n.c., nell’ambito della quale conferisce, in esecuzione del contratto sociale, denaro e capitali. Sin dal suo ingresso in società Tizio presta manualmente la propria attività al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi societari, in sinergia con gli altri soci, ma senza la denuncia di rischio prevista dall’art. 23, D.P.R. n. 1124/65. Nel mese di agosto 2011 gli ispettori della DTL effettuano un accesso presso la sede operativa di Alfa, trovano Tizio intento al lavoro e, constatata l’assenza di copertura assicurativa e le istruzioni contenute nella circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro, qualificano Tizio come lavoratore subordinato in nero, applicando la maxisanzione. Tale provvedimento non appare corretto, in quanto Tizio risulta essere socio di maggioranza di Alfa e dunque titolare di poteri incompatibili con la qualifica di lavoratore dipendente.
nessuna immagine

La conciliazione in edilizia richiede la presenza della Cassa Edile

30/03/2012 Il lavoratore edile Tizio presenta un esposto alla DTL con il quale rivendica il pagamento delle quote oggetto di accantonamento presso la Cassa Edile, così come quantificate nei prospetti paga. La DTL avvia un procedimento di conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004 tra datore di lavoro e lavoratore senza convocare la Cassa Edile presso la quale tali quote dovevano essere accantonate. In sede di conciliazione viene raggiunto un accordo sulle predette quote che viene puntualmente eseguito dal datore di lavoro mediante la corresponsione diretta delle somme conciliate al lavoratore. Ciò nonostante la Cassa Edile rivendica a ragione il versamento integrale delle quote accantonabili da parte del datore di lavoro. Tale pretesa trova fondamento nella regola per cui l’accordo conciliativo non produce effetti nei confronti del terzo escluso, e cioè della Cassa stessa.
nessuna immagine

Sussiste la società di fatto e non l’impresa familiare se il collaboratore familiare compartecipa alla gestione dell’attività

28/03/2012 Nel caso d'impresa familiare, il collaboratore familiare regolarmente denunciato all'INAIL e all'INPS che, ad esempio, apponga la propria firma su effetti cambiari rilasciati come pagamento per la fornitura di merci, assuma obbligazioni contrattuali per conto dell’impresa, concluda contratti di lavoro con i dipendenti, remuneri costoro attingendo le somme da un unico fondo o presti fideiussioni in favore dell’imprenditore familiare per operazioni aziendali concluse direttamente da quest’ultimo, comporta la riqualificazione di tale rapporto pseudo-collaborativo in termini di socio e la natura della ditta come società di fatto, con tutte le conseguenze lavoristiche, previdenziali, fiscali e sanzionatorie del caso.
nessuna immagine

Truffa aggravata per chi conguaglia l’assegno familiare senza corrisponderlo al lavoratore

28/03/2012 Tizio è dipendente di Beta S.r.l. e risulta titolare di assegno per il nucleo familiare, come da domanda regolarmente compilata dal lavoratore e presentata all’INPS da parte del datore di lavoro. Quest’ultimo non procede al pagamento degli emolumenti maturati da Tizio e comprensivi degli importi a titolo di Assegno per il nucleo familiare. Tali somme vengono tuttavia conguagliate di mese in mese nelle denunce inviate telematicamente all’INPS. In ragione di ciò gli ispettori accertano i fatti e li riferiscono alla Procura della Repubblica, in quanto tale condotta integra l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dell’Ente previdenziale (e non già il meno grave reato di appropriazione indebita).
nessuna immagine

La contribuzione virtuale incombe sul datore di lavoro edile anche dopo la cessazione del contratto a tempo determinato

28/03/2012 Le ragioni a sostegno delle assunzioni di personale dipendente a tempo determinato devono essere sempre espresse in modo puntuale e circostanziato. Laddove ciò non avvenisse, si incorrerebbe nella riconversione a tempo indeterminato del contratto per genericità della clausola giustificativa del termine. Se poi il lavoratore assunto a tempo determinato fosse dipendente di un'azienda operante nel settore edile, la riconversione del rapporto, stando ai principi giurisprudenziali e alla norma sulla contribuzione virtuale, comporta il recupero dei contributi non versati per il periodo successivo allo scadere del termine illegittimo e quantomeno fino al momento in cui venga accertata nei fatti la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti.
nessuna immagine

La comunicazione al Centro per l’Impiego slitta in caso di termine festivo

28/03/2012 Tizio è un lavoratore assunto a tempo indeterminato: nella giornata di martedì rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato. Il lunedì successivo, e quindi sei giorni dopo l’evento, l’impresa datrice di lavoro comunica telematicamente al Servizio per l’Impiego competente le dimissioni del predetto lavoratore. In sede ispettiva è stato ritenuto che il termine di cinque giorni previsto per l’inoltro di una corretta comunicazione di cessazione, trasformazione e/o proroga del rapporto di lavoro slitta al primo giorno utile successivo, qualora il quinto giorno per inoltrare la comunicazione de qua coincida con una giornata festiva.
nessuna immagine

Contratto di collaborazione con progetto generico: vige la presunzione di subordinazione senza ulteriori accertamenti

28/03/2012 In caso di assunzione di lavoratori con contratto di collaborazione a progetto, per evitare una riconversione di tale rapporto nell’ambito della subordinazione a tempo indeterminato, non è sufficiente che il contratto contenga un progetto redatto per iscritto con l'indicazione delle mansioni che il collaboratore deve svolgere e che l’avvio della collaborazione venga preventivamente comunicata al Servizio per l’Impiego. Laddove venga riscontrata la genericità del progetto, la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato avviene senza il bisogno di ulteriori accertamenti da parte dell’organo ispettivo.
nessuna immagine

È inibita la prestazione lavorativa al minore che ha compiuto 16 o 17 anni, ma non ha concluso il ciclo di istruzione

28/03/2012 Tizio ha 16 anni compiuti e dopo aver terminato le scuole medie si iscrive all’istituto superiore Alfa, ma per due anni non riesce a conseguire la promozione al secondo anno scolastico. Durante tale periodo Tizio, benché formalmente iscritto alla scuola, non frequenta l’istituto Alfa e accumula in ciascun anno molti giorni di assenza al punto da indurre l’Istituto di istruzione a ritenere che tali anni non fossero stati validamente svolti. Al termine del secondo anno di iscrizione Tizio accetta la proposta lavorativa nel frattempo offertagli dall’impresa idraulica Gamma, informando il datore di lavoro del proprio percorso di studi. Il datore di lavoro, in virtù di tale informazione e considerata l’età, assume Tizio nella propria impresa. Ma Tizio non può liberamente instaurare il rapporto di lavoro, poiché il ciclo di istruzione non può ritenersi concluso e quindi il datore di lavoro incorre in significative responsabilità penali.
nessuna immagine

Collaboratori e coadiuvanti familiari: sì alla maxisanzione prima del Collegato Lavoro

28/03/2012 Gli ispettori in data 31/01/2011 accertano che Tizio collabora per tre giorni alla settimana nell'impresa di famiglia esercente attività di commercio di ferramenta e utensileria: prende contatti con i fornitori, sistema il magazzino, si relaziona con la clientela. Tale attività, svolta in via continuativa e prevalente nel periodo intercorrente tra il 01/01/2010 e il 31/01/2011, è stata effettuata in assenza di preventiva comunicazione all'INAIL. Diversamente da quanto risulterebbe da una prima lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010, che vorrebbe l’intera fattispecie assoggettata alla nuova disciplina dettata dal "Collegato Lavoro", si ritiene corretto adottare maxisanzione per lavoro sommerso per il periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 23/11/2010, mentre per il lasso di tempo successivo all'entrata in vigore del "Collegato Lavoro" (dal 24/11/2010 al 31/01/2011) va solo evidenziato all'INPS il mancato versamento degli oneri contributivi per la posizione di Tizio, senza applicare la maxisanzione, in quanto il fatto non può più considerarsi illecito.
nessuna immagine

La sola dichiarazione del lavoratore non basta per accertare le giornate di lavoro in nero

28/03/2012 Gli ispettori della DTL alla fine del mese di marzo 2010 effettuano un accesso ispettivo presso l’Impresa meccanica Alfa e trovano Tizio e Caio intenti a riparare un’autovettura. Ciascuno dei due lavoratori dichiara agli ispettori di lavorare per la predetta Impresa rispettivamente da 20 e 25 giorni. Tali dichiarazioni vengono tuttavia acquisite senza che il contenuto dell'una venga "incrociato" con quello dell'altra. L’Impresa Alfa aveva comunicato i rapporti di lavoro dei dipendenti Tizio e Caio al Centro per l’impiego, ma la data di decorrenza di tali rapporti era stata fatta coincidere con il giorno antecedente all’accesso ispettivo. Di conseguenza gli ispettori del lavoro, sulla base delle sole dichiarazioni rese da Tizio e Caio, contestano all’impresa Alfa di aver occupato in nero i predetti lavoratori per il periodo di rispettivo lavoro precedente alla comunicazione UNILAV e irrogano maxisanzione per lavoro nero maggiorata delle giornate di “effettiva” occupazione di Tizio e Caio. Tale verbale non è corretto perché è stato adottato senza tenere nella dovuta considerazione le disposizioni normative e le stesse indicazioni del Ministero del Lavoro, fondato cioè su dichiarazioni prive di ogni minimo riscontro.