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Licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria

06/09/2013 Se il contratto collettivo applicato non prevede un termine di durata per il comporto frazionato, il lavoratore in malattia rischia di essere licenziato qualora le assenze superino il termine previsto per il comporto secco (tendenzialmente pari a 365 giorni) in un arco temporale generalmente fissato in 3 anni.
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La compilazione del LUL in caso di malattia insorta durante le ferie del lavoratore

09/08/2013 Nel caso in cui un lavoratore si ammali durante il periodo di ferie e comunichi tale evento morboso al proprio datore di lavoro, quest’ultimo deve prendere atto della comunicazione e registrare la malattia nel LUL, in quanto l’evento morboso interrompe la fruizione delle ferie. Il datore di lavoro, in ogni caso, mediante la richiesta di visita fiscale, può accertare la compatibilità della malattia con il periodo feriale al fine di evitare l’interruzione.
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La diffida accertativa può comprendere anche l’indennità sostitutiva per ferie non godute?

02/08/2013 Per parte della giurisprudenza e per il Ministero del Lavoro, i termini previsti per il godimento delle ferie hanno natura perentoria, di conseguenza il riposo del lavoratore deve essere necessariamente garantito entro i periodi contrattualmente previsti. Un eventuale superamento di tale periodo determina un danno per il lavoratore non recuperabile mediante la fruizione tardiva delle ferie pregresse, ma semmai remunerabile mediante l’indennità sostitutiva, che può essere ricompresa nella diffida accertativa per crediti patrimoniali.
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La diffida accertativa emessa contro una società di persone è utilizzabile anche contro il socio

12/07/2013 I lavoratori che accampano crediti patrimoniali e che hanno in mano un provvedimento di diffida accertativa nei confronti della società di persone datrice di lavoro, venuti a conoscenza dell’insolvibilità di quest’ultima, possono intraprendere un’azione esecutiva nei confronti dei soci, utilizzando la diffida accertativa adottata dal personale ispettivo contro la società datrice di lavoro. Sarebbe in ogni caso opportuno che il personale ispettivo adottasse un’ulteriore diffida accertativa anche contro i soci, al fine di scongiurare un’eventuale eccezione di inefficacia della diffida emessa contro la società datrice di lavoro.
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Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

07/06/2013 Il datore di lavoro può usufruire dei benefici previsti ex lege per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se ricorrono due presupposti: l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere effettivamente distinte; le due imprese non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, in caso di cessione del ramo di azienda preceduta da licenziamenti da parte della cedente, la cessionaria potrà assumere i dipendenti cessati usufruendo delle agevolazioni previste per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità solo laddove siano intercorsi almeno 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. Sebbene la giurisprudenza sul punto sia ondivaga, di recente la S.C. ha ritenuto che in caso di cessione di ramo di azienda, se si configura una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, è possibile usufruire degli sgravi contributivi anche prima del decorso dei 6 mesi.
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Quale contratto collettivo applicare in caso di cessione di ramo di azienda?

31/05/2013 In caso di cessione del ramo di azienda uno dei problemi principali è la scelta in merito al contratto collettivo da applicare da parte dell’impresa cessionaria. Se per i lavoratori è migliore il trattamento derivante dal CCNL applicato dall’impresa cedente, il Ministero del Lavoro propende per l’applicazione di tale contratto fino al naturale esaurimento dell’accordo. Tuttavia tale impostazione diverge dall’orientamento consolidato della giurisprudenza, che riconosce al cessionario (in assenza di specifiche intese sindacali) la facoltà di sostituire al contratto collettivo applicato dal cedente quello di pari livello applicato nella propria impresa, ancorché quest’ultimo contempli trattamenti economici, anche di natura stipendiale, peggiorativi.
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La cessione fittizia del ramo di azienda cela somministrazione irregolare di manodopera

17/05/2013 In caso di trasferimento di azienda o del ramo di azienda i rapporti passano dal cedente al cessionario senza che occorra il consenso del lavoratore, richiesto invece nel caso di cessione del contratto. Per evitare di ricadere in quest’ultima ipotesi o in quella decisamente più grave e riconducibile alla somministrazione irregolare di manodopera, gli ispettori dovranno valutare attentamente che la vicenda circolatoria riguardi l’impresa considerata sotto il profilo statico e sotto l’aspetto dinamico. Dovranno inoltre verificare se il ramo di azienda ceduto possa essere o meno inteso come un’”articolazione funzionalmente autonoma”, non costituita dalle parti in occasione del negozio traslativo.
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Nei gruppi di imprese ciascuna società può assumere a termine nel limite massimo di trentasei mesi

13/05/2013 Ciascuna società appartenente a un gruppo di imprese può assumere a termine il medesimo lavoratore, ognuna nel limite massimo di trentasei mesi. Il personale ispettivo dovrà in ogni caso acquisire cognizione completa su come è stato amministrato il rapporto di lavoro, al fine di escludere che la gestione dello stesso possa essere ricondotta fraudolentemente ad un’unica società.
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I criteri di rotazione nella CIGS sono sottoposti al sindacato degli ispettori del lavoro

26/04/2013 In caso di CIGS, se in fase di consultazione sindacale non si raggiunge alcun accordo, il datore di lavoro può unilateralmente individuare i lavoratori da sospendere e stabilire gli eventuali criteri rotativi. In ogni caso le determinazioni del datore di lavoro non sono esenti da limiti, ma quanto meno vincolate dal rispetto del principio di buona fede e dal divieto di discriminazione; rimane comunque aperta la questione relativa alle modalità di controllo ispettivo.