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Apprendistato professionalizzante: è responsabile il datore di lavoro anche in assenza di offerta formativa pubblica
25/01/2013 In caso di apprendistato professionalizzante, laddove la legislazione regionale abbia previsto che la formazione trasversale possa essere effettuata anche all’interno dell’azienda e in assenza di risorse pubbliche occorrenti per l’attivazione dei canali formativi, il datore di lavoro è tenuto a impartire all’apprendista gli insegnamenti teorici del caso, pena la mancata realizzazione degli obblighi formativi dell’apprendista.La “strana” diffida per il contratto di apprendistato concluso senza forma scritta
18/01/2013 Con circolare n. 29/2011 il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’unico organo legittimato a sancire la conversione del contratto di apprendistato in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato per mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale sarebbe il Giudice, laddove venga adito in via esclusiva dal lavoratore. Invece ove tali violazioni vengano riscontrate dal personale ispettivo quest’ultimo dovrebbe limitarsi ad adottare procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. 124 cit. Tuttavia, potrebbe essere giustificato quel personale ispettivo che, anziché seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 29 cit., opti per un’interpretazione aderente al testo normativo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 124 cit. che contempla l’applicazione della diffida solo a fronte di inosservanze materialmente sanabili. E in esse non pare che possa comprendersi l’assenza della forma scritta, quando come nel caso di contratto di apprendistato, tale requisito viene assurto a elemento strutturale del contratto.Se l’apprendistato viene estinto in corso di formazione e in assenza di giusta causa, entrambe le parti sono responsabili
21/12/2012Laddove l’apprendista rassegni le proprie dimissioni carenti di giusta causa e queste superino il vaglio della convalida di cui all’art. 4 comma 17 e ss. della L. n. 92 cit., il datore di lavoro ha facoltà di promuovere azione risarcitoria per mancato conseguimento degli investimenti formativi. Se l’atto di recesso, invece, viene intimato dal datore di lavoro in carenza d’idonea giustificazione, l’impresa si espone all’azione d’impugnativa del licenziamento da parte dell’apprendista. In tale caso il regime normativo applicabile sarà alternativamente quello dall’art. 8 della L. n. 604 cit. se l’impresa ha ambiti dimensionali modesti, ovvero quello dell’art. 18 della L. n. 300 cit. come novellato dalla L. n. 92 cit. con le conseguenti forme di tutela articolate in base al contenuto dell’illegittimità richiamata nell’atto di recesso.
Recesso dall’apprendistato senza preavviso: conversione o estinzione del contratto?
14/12/2012 Il contratto di apprendistato prevede la possibilità di recesso ad nutum da parte del datore di lavoro alla fine del periodo di formazione nel rispetto del preavviso. Se il recesso è stato esercitato dall’apprendista o il datore di lavoro ha deciso di estinguere il rapporto senza preavviso e di corrispondere la relativa indennità (e questa venga accettata senza riserve dal lavoratore apprendista), la risoluzione del rapporto è condizionata all’osservanza delle procedure di convalida o conferma previste rispettivamente per le dimissioni e per la risoluzione consensuale. Laddove la procedura non venga osservata per le dimissioni del lavoratore il contratto si converte a tempo indeterminato. Nel caso in cui invece la procedura di conferma per la risoluzione consensuale non si sia perfezionata, si ritiene che il rapporto si estingua, ma solo dopo che sia trascorso il periodo di preavviso.Proroga del nuovo contratto di apprendistato per sospensione volontaria della prestazione: conversione del rapporto o slittamento del termine?
07/12/2012 Il contratto di apprendistato può essere sospeso, e di conseguenza prorogato, per eventi involontari, quali la malattia, l’infortunio e la maternità. L’interpretazione estensiva dell’art. 2 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 167/2011 (c.d. Testo Unico sull’apprendistato), sebbene testualmente criticabile, darebbe alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello la possibilità d’integrare la disposizione introducendo la possibilità di prorogare il contratto anche in presenza di eventi sospensivi volontari.Si presume non genuina l’associazione in partecipazione se il lavoratore non è qualificato
30/11/2012 La genuinità del contratto di associazione in partecipazione dipende, non tanto e non solo dall’assoggettamento o meno dell’associato ai poteri direttivi dell’associante, quanto e soprattutto dalla circostanza che l’associato partecipi effettivamente al rischio d’impresa con l’eventuale sopportazione di perdite di esercizio, esplichi un effettivo controllo sulla gestione d’impresa risultante dal rendiconto (che deve essere sempre consegnato a costui) e sia in possesso di un significativo background formativo, tale da porlo nella condizione di svolgere mansioni di carattere non meramente schematico o ripetitivo.Alla proroga del contratto a chiamata non si applica la disciplina transitoria prevista dalla riforma “Fornero”
23/11/2012 In caso di contratto a chiamata, laddove il lavoratore sia stato assunto prima della recente riforma Fornero (L. 92/12) nel rispetto dei limiti soggettivi e tale contratto abbia una scadenza successiva all'entrata in vigore della L. 92/12, per poter esserci una proroga, i requisiti soggettivi devono essere posseduti secondo quanto indicato dalla legge vigente alla data dell'accordo di proroga stesso.Tirocinio irregolare ma comunicato con UNILAV: c'è maxisanzione?
16/11/2012 La ditta individuale Beta comunica preventivamente, mediante modello UNILAV, l’instaurazione di un tirocinio con Tizio, senza coinvolgere il soggetto promotore nella realizzazione del programma formativo, con l'unico obiettivo di evitare il rigoroso regime sanzionatorio previsto per il lavoro nero. Laddove il personale ispettivo provi che tale condotta sia stata posta in essere con finalità elusive al solo scopo di mascherare un rapporto di lavoro con un non rapporto di lavoro, quale è il tirocinio, oltre alla riqualificazione in senso subordinato del predetto pseudo-tirocinio, troverà applicazione la maxisanzione per lavoro nero, in quanto la nullità che colpisce il tirocinio fraudolento travolge anche la relativa comunicazione UNILAV.Illegittimo il provvedimento di sospensione riguardante un irregolare rapporto di tirocinio
09/11/2012Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è illegittimo, anche laddove il datore di lavoro abbia omesso di comunicare mediante modello UNILAV al Servizio per l'Impiego l'instaurazione di rapporti di tirocinio formativo. Tale provvedimento di sospensione non deve essere adottato qualora, pur in assenza di comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro, il soggetto promotore abbia comunque assicurato i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e abbia trasmesso la convenzione e il progetto formativo alla Regione e al Servizio ispettivo della DTL. Tali ultimi adempimenti, infatti, rendono il rapporto di tirocinio conosciuto alla Pubblica Amministrazione.