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Gli ispettori possono sindacare la legittimità del decreto ministeriale di concessione della CIGS?

19/04/2013 In caso di CIGS, l’impresa che richiede l’attivazione dell’integrazione salariale deve indicare in maniera puntuale le modalità di gestione dell’intervento e cioè i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità della rotazione o le misure alternative alla rotazione. Tali indicazioni non possono essere racchiuse in generiche espressioni quali “la rotazione e la scelta dei lavoratori avverrà in base alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda” e secondo le “esigenze professionali e funzionali” dei dipendenti. Qualora le formule impiegate siano sommarie, gli ispettori del lavoro, una volta accertata incidentalmente la violazione delle norme procedimentali, potranno adottare un verbale con cui viene dichiarata l’illegittimità della sospensione dei rapporti di lavoro eventualmente disposta dall’impresa. Ulteriore effetto sarà l’adozione - da parte dell’organo ispettivo - di atti sanzionatori correlati ai disvalori retribuitivi e contributivi maturati a causa dell’illegittima sospensione dei rapporti di lavoro.
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Non svolge attività di lavoro il religioso che opera nelle strutture commerciali gestite dalla Congregazione di appartenenza

29/03/2013 Il religioso che, dopo aver professato i voti di castità, povertà e obbedienza per una Congregazione religiosa, ritorna alla vita laica, non può accampare richieste in merito al riconoscimento lavorativo dei servizi svolti per il predetto Istituto. Assume rilevanza il concetto di terzietà del beneficiario della prestazione resa dal religioso, ma tale parametro non è sufficiente per dirimere la querelle.
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È estorsione minacciare al lavoratore il licenziamento per applicare trattamenti inferiori a quelli stabiliti dal contratto e dalla legge

22/03/2013 Commette il reato di estorsione il datore di lavoro che, minacciando il licenziamento, costringe i lavoratori a lavorare “in nero”, senza coperture previdenziali e con retribuzioni in misura non proporzionale all’attività svolta. In tale modo, infatti, il datore di lavoro consegue un ingiusto profitto consistente nella riduzione del costo del lavoro e arreca altresì un danno tanto ai lavoratori quanto all’ente previdenziale, perché entrambi risultano destinatari di emolumenti inferiori a quelli stabiliti dalla legge e dal contratto.
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Tra un contratto a tempo determinato e l’altro è possibile instaurare rapporti di somministrazione

15/03/2013 Nel periodo intercorrente tra la stipula di un contratto a tempo determinato e un altro (60 giorni se il contratto ha durata inferiore a sei mesi, 90 giorni se il contratto ha durata superiore a sei mesi) è possibile che il medesimo lavoratore venga assunto da un’agenzia interinale e inviato a lavorare presso la stessa azienda con la quale è cessato il contratto a tempo determinato, a patto che l’intera operazione non abbia finalità elusive e/o illecite.
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L’appalto è genuino anche se le direttive vengono impartite dal committente

08/03/2013 In caso di appalto di servizi con alta intensità di manodopera e svolto presso i locali del committente unitamente al personale di quest’ultimo, l’appalto è genuino anche se il predetto committente sovrintende alle lavorazioni impartendo direttive al personale dell’appaltatore, a condizione che tale ingerenza non arrivi a neutralizzare il rapporto di dipendenza tecnico-funzionale intercorrente tra l’appaltatore e i suoi dipendenti. In tale caso, l’eventuale fraudolenza dell’appalto non è normativamente sanzionata accollando ex lege al committente i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
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Gli ispettori hanno 5 anni di tempo per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato

01/03/2013 Agli ispettori del lavoro non si applicano le decadenze previste dall’art. 32 della L. n. 183/2010, in quanto l’attività di accertamento amministrativo non può essere sottoposta ai predetti termini decadenziali. Gli ispettori hanno pertanto il solo limite prescrizionale, pari a 5 anni, per accertare la fondatezza o meno del termine apposto ai contratti a tempo determinato.
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La diffida accertativa va adottata nei confronti della Cassa Edile in caso di omesso accantonamento delle quote

22/02/2013 Qualora un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile ometta di accantonare presso quest'ultima le quote in favore dei dipendenti in forza, gli ispettori del lavoro, al fine dell'adozione dei provvedimenti di diffida accertativa, possono operare secondo due distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo di questi (non del tutto convincente a parere di chi scrive) ritiene che le Casse Edili siano vincolate al pagamento solo laddove abbiano ricevuto il versamento delle quote e in tale caso, pertanto, gli ispettori adotteranno la diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro; il secondo considera le Casse Edili obbligate al pagamento anche in assenza di accantonamento delle quote da parte dell'impresa e quindi, in questo caso, l'atto di diffida accertativa avrà come destinatario il delegato di pagamento e cioè la Cassa Edile.
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DURC regolare: non esiste per l’impresa edile un obbligo normativo di iscrizione alla Cassa Edile

15/02/2013 L’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le imprese esercenti lavori edili non è espressamente contemplato da alcuna fonte normativa. Pertanto, se un’impresa edile garantisce ai propri dipendenti trattamenti retributivi e previdenziali omogenei a quelli previsti dal CCNL di settore e risulta comunque in regola con INPS e INAIL, l’istanza volta al conseguimento del DURC deve trovare accoglimento e la Cassa Edile non può opporre diniego. Si rileva in ogni caso che la prassi ha interpretato il quadro normativo nel senso di prefigurare un obbligo di iscrizione delle imprese alle Casse Edili.
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L’impresa esercita più attività: l’ispettore può decidere quale CCNL applicare?

08/02/2013 Con l’interpello n. 18/2012, il Ministero del Lavoro ha implicitamente recepito l’orientamento giurisprudenziale per il quale se un’azienda esercita più attività, la scelta del contratto collettivo da applicare dipende “dall’intera situazione aziendale”. Quindi, di fronte a plurime attività, verrà applicato per tutti i settori il contratto collettivo delle attività prevalenti, mentre ci saranno distinzioni laddove le predette attività, sebbene tra di loro collegate, mantengano una specifica autonomia. Pertanto, come conseguenza di tale prospettazione ministeriale, e in applicazione dell’art. 7 D.lgs. 124/2004, l’ispettore potrà rettificare l’errata condotta datoriale in ordine al contratto collettivo applicato.
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Anche un'impresa non artigiana è libera di applicare il CCNL previsto per il settore artigiani, ma ...

01/02/2013 Il settore merceologico non impone la scelta del contratto collettivo, in quanto vigono il principio di libertà sindacale e la regola dell’efficacia inter partes. Per la Cassazione, infatti, i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, abbiano prestato adesione al contratto. Nei casi in cui il personale ispettivo constati l’applicazione di un contratto collettivo non corrispondente all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore non potrà in alcun caso adottare provvedimenti volti direttamente a riqualificare normativamente i rapporti di lavoro in senso conforme al contratto stipulato per il contesto merceologico in cui opera l’impresa.