Contributi a imprese de minimis e cumulo con altri aiuti

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Contributi a imprese de minimis e cumulo con altri aiuti

Laddove un’impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto “de minimis che, a causa dell'esistenza di aiuti precedentemente concessi, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti a superare il massimale previsto, l’amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, ai precedenti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.

Concessione aiuti de minimis a imprese

Lo ha confermato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2792 del 7 aprile 2021, ritenendo legittime le considerazioni già esposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sentenza n. 997/2016, rese sulla base del vigente diritto euro-unitario e nazionale.

Nel caso in esame, il Tar aveva accolto il ricorso proposto da una Sas nei confronti del provvedimento INAIL di annullamento della concessione di un finanziamento, cui la società aveva richiesto di accedere sulla base dei parametri previsti da un Avviso-quadro pubblico, ai fini dell’adozione di nuove misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’impresa, dopo l'istanza in oggetto, aveva chiesto all’INAIL se, al fine di evitare il superamento del massimale, occorresse ridurre l'importo del contributo in sede di rendicontazione o presentare una variante progettuale che riducesse l'entità del progetto previsto e, di conseguenza, l'importo del contributo medesimo. Non avendo ottenuto risposta, aveva optato per la seconda soluzione e, successivamente, si era vista pervenire il provvedimento di annullamento della concessione.

Dopo l'annullamento, da parte del Tar, di tale ultimo diniego, l’INAIL aveva proposto appello, deducendo di aver correttamente annullato il provvedimento di concessione in toto, poiché l’impresa avrebbe dovuto procedere ad una rimodulazione del suo progetto precedentemente alla fase di concessione dell’aiuto, e non successivamente come era avvenuto.

Sì a riduzione o rinuncia a precedenti aiuti per non superare il massimale

Il Collegio amministrativo, tuttavia, ha giudicato corretta la statuizione dei giudici regionali: ai fini della concessione degli aiuti de minimis all'impresa, il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo e, in tale contesto, il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non rappresenta una concessione del contributo, almeno fino all’esito favorevole della verifica del non superamento del limite “de minimis”.

Ai fini della decisione, il Consiglio di stato ha esaminato l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia agli articoli 3 e 6 del Regolamento UE 1047/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

A suo parere, il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento sarebbe chiaro nel sancire che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo.

Nel caso in esame, quindi, in cui l'offerta di riduzione del contributo era intervenuta prima della verifica, da parte dell’Amministrazione, circa il non complessivo superamento dell’importo “de minimis”, e, quindi, prima della concessione del contributo, era erroneo ed illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione.

Quest'ultimo provvedimento era motivato dall’impossibilità di rinunciare parzialmente a un contributo già erogato, quando invece il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non poteva configurare, secondo l’ordinamento unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia, una concessione del contributo almeno fino all’esito favorevole della verifica del non superamento del limite “de minimis”.

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