Cessione d’azienda ai fini del registro

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Cessione d’azienda ai fini del registro

Beni trasferiti atti anche potenzialmente all'esercizio dell’impresa

Si ha cessione d’azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad Iva), quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva tale da farne emergere, ex ante, la complessiva attitudine anche solo potenziale all'esercizio dell’impresa, ovvero quando i beni strumentali ceduti siano atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di un’impresa. E non si richiede, a tal fine, che tale esercizio sia attuale, essendo sufficiente la sola attitudine potenziale ed, altresì, che la cessione sia comprensiva delle relazioni finanziarie, commerciali e personali.

E’ quanto si legge nell'ordinanza n. 17785 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, il 19 luglio 2017.

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