Infortuni sul lavoro. Pericolo imprevedibile, datore esente da responsabilità

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Infortuni sul lavoro. Pericolo imprevedibile, datore esente da responsabilità

La Corte di cassazione ha annullato la condanna penale per il reato di lesioni personali colpose impartita ad un datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un proprio dipendente.

Oggetto del processo era un sinistro sul lavoro verificatosi a Venezia, a seguito della caduta di un palo in plastica, che era stato imbracato con una fune a catena per essere traslato mediante una gru idraulica; il palo era stato sollevato in verticale ma, a un tratto, si era sfilato cadendo addosso alla cabina di guida, provocando lesioni personali al lavoratore, nonostante questi indossasse l'elmetto di protezione.

Situazione di pericolo non prevedibile? Datore senza responsabilità

La motivazione resa dai giudici di secondo grado riconduceva la responsabilità dell’imputato, da un lato, alla perdita di olio dalla gru - alla quale, tuttavia, il Tribunale, in sede di preme cure, non aveva riconosciuto alcun rilievo causale - dall'altro, al fatto che le condizioni di pericolo venutesi a determinare a causa del transito di un’imbarcazione di servizio – transito in conseguenza del quale l’infortunato era stato costretto ad adottare una manovra non corretta, trovandosi ridotto lo spazio di manovra - non sarebbero state previste dall'imputato, che avrebbe perciò omesso di dare al dipendente le necessarie informazioni e istruzioni.

Inoltre, era stato ritenuto rilevante anche il fatto che il prestatore non era stato autorizzato a interrompere autonomamente l'attività lavorativa in presenza delle suddette condizioni di pericolo.

La Corte territoriale, nel richiamare i tre passaggi appena indicati, non ne aveva però fornito un’adeguata motivazione.

Difatti, per quel che concerne la presenza di olio sul posto, il giudice di merito aveva omesso di spiegare i motivi per i quali tale elemento aveva concorso a determinare l'infortunio.

Rispetto alla presenza in loco dell'imbarcazione di servizio, la Corte di gravame aveva asserito unicamente, senza ulteriori spiegazioni, che le condizioni di pericolo collegate dovevano essere inquadrate dal datore di lavoro in una procedura di sicurezza, che egli non aveva previsto e che pertanto il dipendente non era in condizioni di attuare.

Sullo specifico punto, gli Ermellini hanno richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare.

Per finire, relativamente alla facoltà di sospendere la lavorazione, la Corte distrettuale l’aveva negata in capo al lavoratore attribuendola in via esclusiva al datore di lavoro, senza tuttavia riscontrare le specifiche doglianze formulate, in proposito, dall'imputato.

Cassazione: adeguata motivazione a fronte di motivi specifici

La Suprema corte, ciò posto, ha giudicato fondato il ricorso promosso dal datore di lavoro per difetto di motivazione: è affetta da nullità - ha ricordato la Cassazione - la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello.

Nella specie, la Corte di merito non solo si era limitata a ripetere i motivi posti a base della sentenza di primo grado ma aveva anche attribuito rilevanza causale a un aspetto - la perdita di olio dalla gru – considerato invece privo di rilevanza dal giudice di primo grado, e questo senza in alcun modo illustrare le ragioni di tale convincimento.

Considerata, per quanto sopra, la fondatezza dell’impugnazione del ricorrente, i giudici di legittimità hanno anche rilevato come, nel caso in esame, si fosse maturata la prescrizione del reato.

Conseguentemente, la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio “perché il reato è estinto per prescrizione”.

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