Onlus e associazioni: no a esenzione dal contributo unificato

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Onlus e associazioni: no a esenzione dal contributo unificato

Le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato.

Lo hanno evidenziato le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sottolineando come, in materia, non sia ammessa un’interpretazione in via estensiva o analogica delle norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, soggette al criterio di stretta interpretazione.

Il principio di diritto è stato enunciato nelle identiche conclusioni di due sentenze – nn. 10013 e 10014 – depositate dalle SS.UU. il 15 aprile 2021.

Con le due pronunce, il massimo Collegio di legittimità ha risposto ad una questione di massima di particolare importanza, ad esso rimessa dalla Sezione tributaria della Cassazione.

Sezioni Unite: le Onlus pagano il contributo unificato 

Era stato chiesto, in particolare, se le associazioni di volontariato, ambientalistiche e le Onlus in genere – che hanno tra le loro attività istituzionali la tutela in sede giudiziaria di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale – fossero esenti dal pagamento del c.u., ovvero se, per contro, la normativa di riferimento imponga loro il pagamento del contributo unificato anche per i giudizi connessi alle loro attività istituzionali.

Nell’ordinanza di rimessione, in particolare, era sollecitato un ripensamento del costante orientamento interpretativo che esclude la configurabilità dell’esenzione dal contributo unificato per i processi introdotti dalle associazioni.

Era stato chiesto, ossia, che venisse enunciato il diverso principio secondo cui l’esenzione dal pagamento del c.u., in base all’art. 10 del TU del 2002, spetta ai predetti enti, quando costituiti esclusivamente per fini di solidarietà, “limitatamente ai processi introdotti per la tutela giurisdizionale dei diritti che rientrino in quelli la cui tutela è assunta a scopo istituzionale dell’associazione dal proprio statuto”.

Le Sezioni Unite di Cassazione hanno invece confermato - giudicandolo pienamente condivisibile - l’orientamento interpretativo sopra richiamato della tassatività delle norme agevolative che, derogando al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica: le agevolazioni fiscali, pertanto, non sono applicabili ai casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.

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