Quota 100 e TFS: diritto alla percezione e trasmissibilità agli eredi

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Con la sentenza n. 24289 del 1° settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha chiarito i presupposti per il riconoscimento della quota dell’indennità di fine servizio all’ex coniuge divorziato e ai suoi eredi.

Quota 100 e indennità di fine servizio: quando spetta a ex coniuge e suoi eredi

Diritto dell’ex coniuge subordinato al pagamento effettivo

In caso di pensione anticipata con la cosiddetta “Quota 100” - si legge nella decisione - il diritto all’indennità di fine servizio nasce con la cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, il pagamento è differito per legge al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato la pensione secondo le regole ordinarie.

Ne consegue che l’ex coniuge divorziato, beneficiario dell’assegno divorzile e non risposato, matura il diritto a una quota dell’indennità al momento della cessazione del rapporto dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Resta fermo che il diritto può essere fatto valere solo se l’indennità è stata effettivamente percepita dal lavoratore, trattandosi di condizione dell’azione.

Diritto alla quota del TFS dopo il divorzio: azionabilità da parte degli eredi

In materia di divorzio - ha continuato la Suprema Corte - il diritto alla quota dell’indennità di fine servizio previsto dall’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 ha natura patrimoniale.

Questo diritto può essere esercitato dagli eredi dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, purché non risposato, se il decesso interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge.

Anche se il pagamento dell’indennità da parte della pubblica amministrazione è previsto in un momento successivo, per ragioni di finanza pubblica, il diritto resta azionabile.

È infatti sufficiente che la liquidazione avvenga prima della decisione giudiziale, anche se successiva alla proposizione della domanda, trattandosi di una condizione dell’azione.

I principi di diritto

Di seguito i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:

"In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "Quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene ex lege differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria, con la conseguenza che l'ex coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota detta indennità, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità".

E ancora:

"In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis 1. n. 898 del 1970 ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, poiché, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione".
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