Lavoro
Apprendistato dopo il Job Act e profili sanzionatori
03/04/2014 Le modifiche apportate al Testo Unico dell’apprendistato dall’art. 2, D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, hanno ricadute di rilievo sui profili sanzionatori.La scomparsa del PFI
La prima riforma da analizzare è relativa alla lett. a) del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, che richiedeva l’obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (PFI) che poteva essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.
Proprio sul PFI erano intervenute di recente anche le Linee Guida sull’apprendistato professionalizzante, che avevano confermato la semplificazione già in vigore dall’1 ottobre 2013, ovvero l’obbligo del Piano esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
L’art. 2, del D.L. n. 34/2014, ha eliminato l’obbligo della forma scritta del Piano Formativo Individuale che, logicamente, vale solo per i contratti di apprendistato stipulati dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto.