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Approfondimenti Fisco

Riorganizzata la disciplina dell’interpello

14/04/2016

L’Agenzia delle Entrate con una corposa circolare del 1° aprile 2016 n. 9, ha effettuato un quadro completo sull’istituto dell'interpello, disciplina riorganizzata dal Decreto Legislativo n. 156/2015, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge Delega 23/2014.

Dopo le indicazioni di carattere attuativo contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso gennaio, è stato pubblicato un sostanzioso documento prassi che rappresenta una guida all’utilizzo dell’istituto. Ricordiamo che il citato decreto in un’ottica di alleggerimento delle procedure ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio, ha ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività, e a garanzia del contribuente ha esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello. Il decreto è ovviamente intervenuto sull’articolo 11 della legge 212/2000, (Statuto dei diritti del Contribuente), modificando la precedente formulazione della norma al fine di sostituire il riferimento all’interpello ordinario con il riferimento all’istituto dell’interpello in tutte le sue articolazioni.

 

Detrazione interessi passivi su mutui

07/04/2016

Tra le diverse detrazioni Irpef da far valere nella dichiarazione dei redditi vi è quella del 19% prevista per gli interessi sui mutui stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale. Per la detrazione è necessaria la coincidenza tra acquirente dell’immobile e intestatario del mutuo (con alcune eccezioni), inoltre l’immobile acquistato  deve essere adibito ad abitazione principale entro un certo periodo di tempo (che varia a seconda del momento in cui è stato stipulato il mutuo).

Il limite massimo per la detrazione è di 4.000 euro (inclusi gli oneri accessori e le quote di rivalutazione), limite che deve intendersi riferito nel complesso (se ad esempio il mutuo è cointestato con il coniuge e questi non è a carico, il limite è da intendersi di 2.000 per ciascuno dei coniugi).

Modello precompilato 730/2016

31/03/2016

Il modello per la dichiarazione dei redditi 2015 (modello 730/2016) è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2016. I contribuenti che possono utilizzare tale modello, come lo scorso anno, possono optare per il modello ordinario o  per quello precompilato. Il modello precompilato viene predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati disponibili in Anagrafe tributaria che derivano dalla Certificazione Unica e dalle comunicazioni trasmesse da parte di enti previdenziali, istituti di credito ed altri soggetti, nonché dalla dichiarazione dell’anno precedente. Tale modello deve essere trasmesso dal contribuente direttamente o tramite i soggetti che prestano assistenza fiscale, potendo apportare modifiche inserendo i dati non presenti.

Se per l’assistenza fiscale ci si rivolge ai Caf o ai professionisti abilitati questi hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) per poi rilasciare per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione sulla correttezza dei dati).

Le Entrate sul Bonus R&S

24/03/2016

Il Bonus ricerca e sviluppo(R&S) è l’incentivo diretto a favorire gli investimenti in attività di ricerca introdotto dal decreto legge 145/2013 (Decreto destinazione Italia). La disposizione è stata completamente rivista dalla Legge di Stabilità 2015 che modifica la misura dell’agevolazione, estende il periodo di applicazione della stessa, amplia la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili e facilita le modalità di accesso al beneficio, tanto che si parla di “nuovo” bonus ricerca e sviluppo. Le imprese che dal 2015 a 2019 investono in attività di ricerca e sviluppo si vedranno riconosciuto un credito d’imposta calcolato secondo il metodo incrementale sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito riconosciuto:

  • è pari al 25% degli investimenti “incrementali” relativi alle quote di ammortamento delle spese per l’acquisizione o l’utilizzo di strumenti e attrezzature di laboratorio e alle spese di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione;
  •  è pari al 50% per gli investimenti “incrementali” riferiti all’assunzione di personale altamente qualificato e con contratti di ricerca “extra muros”.

L’impresa dovrà effettuare investimenti almeno pari a 30 mila euro e l’importo massimo dell’agevolazione è di 5 milioni di euro annui. La misura non è selettiva ed ha una portata applicativa generale che ne assicura la compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato. Il bonus è riconosciuto alle aziende senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Sconti Imu/tasi per abitazioni in comodato

17/03/2016

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto un bonus fiscale per gli immobili (non di lusso) concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, che prevede una riduzione del 50% sul versamento delle imposte comunali IMU e TASI per l’anno 2016 al ricorrere di determinati requisiti che nello specifico interessano il comodante-contribuente. La norma limita la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale al proprietario-comodante che risieda nonché dimori nello stesso comune dove è situato l’immobile concesso in comodato e che non abbia altri immobili in Italia oltre l’abitazione principale. Per poter beneficiare della riduzione IMU e TASI è inoltre necessario registrare il contratto di comodato con i conseguenti oneri derivanti dalla registrazione a carico del contribuente (comodante).

Modello EAS. Comunicazione dati degli enti associativi

10/03/2016

Il D.L. 185 del 29 novembre 2008 ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, e all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tali enti per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le modifiche che eventualmente sono intervenute nel corso degli anni.

La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione utilizzando il modello Eas ovvero il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi che è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2.9.2009.  

Il modello Eas può essere considerato un strumento antielusivo che permette all’Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare tra l’altro la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

SRLS. Aspetti e criticità della SRL semplificata

03/03/2016

Gli interventi normativi che hanno cambiato l'assetto delle s.r.l. negli anni sono stati diversi in quanto questa tipologia di società sembra assumere sempre di più un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività imprenditoriali a seguito anche degli obbiettivi di politica economica che tendono a favorire l'accesso all'attività d'impresa anche con mezzi limitati.

La possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la s.r.l. in un'area finora riservata alle società di persone, rendendola in particolare con la regolamentazione della s.r.l. semplificata, maggiormente attrattiva per via dei risparmi conseguibili in fase di costituzione.

Rispetto alle società per azioni, l'assetto generale che è stato dato alla disciplina della s.r.l. consente di utilizzare tale modello societario per iniziative medio-grandi, fruendo di modalità di raccolta del capitale di rischio e di accesso al credito tradizionalmente riservate alle società per azioni.

Il nuovo modello societario è in particolare volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche grazie alle agevolazioni previste per l’avvio dell'impresa. Attualmente la disciplina della s.r.l. consente di costituire la società con capitale al di sotto dei 10.000 euro e pari almeno ad 1 euro e di fruire di agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione optando per la s.r.l. semplificata.

Nuove regole per il bilancio 2016

25/02/2016

Il D.Lgs. 139/2015 (“decreto bilanci”) ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, relativamente al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la stessa disciplina. La suddetta direttiva ha l’obiettivo di migliorare la portata informativa del bilancio e avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del documento.

Il suddetto decreto integra e modifica anche il codice civile per allineare la normativa alle disposizioni della direttiva, ed è destinato a determinare numerosi e rilevanti impatti nella redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Il recepimento della direttiva 2013/34/UE potrà generare implicazioni non soltanto dal punto di vista civilistico, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, ma anche dal punto di vista fiscale, e sicuramente il legislatore fiscale dovrà intervenire su alcuni specifici aspetti che riguardano la determinazione delle imposte.

Abitazione principale e Leasing finanziario

18/02/2016

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) introduce alcune disposizioni fiscali sul leasing finanziario abitativo applicabili dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. E’ prevista in particolare una detrazione Irpef con riguardo ai “canoni e relativi oneri accessori” ed al “costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale” per degli utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria e destinati ad abitazione principale.

E’ prevista inoltre un’aliquota ridotta dell’imposta di registro proporzionale (pari all’1,5%) per i trasferimenti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del leasing finanziario di immobili acquisiti in locazione finanziaria da parte di utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni relative all’acquisto della prima casa.

Nello studio del Notariato n. 4-2016/T sono esaminate queste e altre disposizioni, che sembrano considerare l’accesso alla proprietà dell’abitazione realizzata mediante il ricorso al leasing finanziario equivalente per determinati effetti fiscali, ad un acquisto diretto della stessa. Il Notariato con specifico riferimento all’imposizione indiretta dell’acquisto di immobili abitativi tramite leasing finanziario, esamina  anche l’applicabilità rispetto ai trasferimenti a favore della società di leasing di quanto disposto dalla nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986 e dalle altre disposizioni che regolano sotto altri profili, gli acquisti della prima casa.

La nuova disciplina del super ammortamento

11/02/2016

La Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) ha introdotto una agevolazione finalizzata ad incentivare gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni materiali strumentali nuovi. L'agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli stessi beni  che verrà applicata ai soli fini delle imposte sui redditi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L'agevolazione è rivolta ai contribuenti titolari di reddito d’impresa, agli esercenti arti e professioni non rilevando il diverso regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

Per beneficiare del super ammortamento, gli acquisti dei beni strumentali agevolabili devono essere perfezionati nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 (data di approvazione del disegno di Legge di stabilità 2016) ed il 31 dicembre 2016 (termine ultimo del periodo agevolato)